Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11057 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11057 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRIOLO SIGISMONDO N. IL 19/08/1964
avverso la sentenza n. 6451/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:

– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione
dell’art. 2 1. 638\83 asserendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la
condizione di procedibilità del previo avviso all’interessato dell’esito degli accertamenti ispettivi
dell’INPS, nonostante quello diretto all’imputato presso la sua residenza non fosse andato a buon fine
perché questi era risultato sconosciuto all’indirizzo, mentre quello diretto alla società, presso la sede
veniva restituito per compiuta giacenza;
— che la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione è a forma libera che
non richiede particolari formalità per la notifica (Sez. III n. 30566, 2 agosto 2011; Sez. III n. 26054,
6 luglio 2007; Sez. III n. 9518, 10 marzo 2005) con la conseguenza che può ritenersi valida anche la
spedizione a mezzo raccomandata.
– – che la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione con conseguente
perfezionamento della procedura di notificazione in difetto di specifici elementi indicativi del
contrario
— che la Corte territoriale ha correttamente specificato che, nella fattispecie, l’imputato si era
limitato a lamentare il mancato perfezionamento della procedura di comunicazione, senza però
addurre alcuna allegazione comprovante la effettiva mancata conoscenza dell’esito dell’accertamento.
Altrettanto è avvenuto nel ricorso per cassazione;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in OMA nella camera di consiglio del 24/1/2014

— che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in
data 17/6/2011 aveva affermato la responsabilità penale di PRIOLO Sigismondo per il reato di cui
agli articoli 81 cod. pen. e 2, comma Ibis legge 638\83;

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