Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11056 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11056 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSSI DAVIDE N. IL 05/02/1966
avverso la sentenza n. 6114/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello Roma ha confermato il decisum di
prime cure, con il quale Davide Cossi era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 10 bis, d. Lvo
74/2000. ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. eccependo il vizio di motivazione

stato di difficoltà Finanziaria in cui versava la società. di cui il Cossi era legale rappresentante;
nonché violazione dell’art. 603 cod.proc.pen., per acquisire documentazione atta a comprovare
quanto sostenuto in deduzioni difensive, con le quali si chiedeva l’assoluzione del prevenuto;
-che il gravame risulta manifestamente infondato a causa della oggettiva e incontrovertibile
pretestuosità e inconsistenza della base giuridica delle censure, rilevato che dal vaglio di legittimità
a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia emerge. in maniera del tutto evidente, come il giudice
di merito abbia svolto un discorso giustificativo logico e corretto in relazione alla ritenuta
concretizzazione della violazione contestata e alla ascrivibilità di essa in capo al prevenuto;
-che, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, il Cossi, stante la carica rivestita, era
di certo. in grado. di avvedersi dei mancati versamenti delle ritenute operate dall’impresa sulle
retribuzioni dei dipendenti e provvedere. conseguentemente. al relativo adempimento nel termine
ultimo del 30/9/2005. allorché era ancora in carica. Inoltre, eventuali crisi di liquidità della società,
peraltro. non provate dal prevenuto. rimasto contumace nel corso dei due gradi di giudizio, non lo
esimevano dall’obbligo del versamento predetto: il reato contestato sussiste anche in caso di
successivo stato di decozione societaria. atteso che il legale rappresentante, quale sostituto di
imposta. ha l’obbligo di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni,
così da potere adempiere. successivamente, alla conseguente dovuta corresponsione delle ritenute
all’istituto previdenziale Cass. 17/10/2007, n. 38269 );

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in punto di ritenuta responsabilità dell – imputato per il reato ad esso ascritto, non considerando lo

-che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, invocata dalla difesa, è stata ritenuta dal
giudicante. anche se in via implicita. del tutto inconferente, vista la compiutezza e la esaustività ai
fini del decidere del quadro probatorio acquisito;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

e al versamento della somma di 1.000.00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/1/2014.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

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