Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11053 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11053 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHERRADI IMAD N. IL 11/03/1982
HDIDOU AMINE N. IL 11/07/1991
avverso la sentenza n. 6169/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 24/01/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 25/03/2013,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Torino, in data 17/05/2012,
appellata da Cherradi Imad e Hdidou Amine, imputati del reato di cui all’art. 73
d.P.R. 309/1990 (come contestato in atti) e condannat rispettivamente
Ad;
Cherradi Imad alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di
multa; Hdidou Amine a quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 5.000,00 di
2. Entrambi i predetti interessati proponevano ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.
pen. in relazione alla misura della pena inflitta.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante valutazioni di
merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza impugnata pagg. 8, 9; 11).
4. Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Cherradi Imad
e Hdidou Amine, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00\rin favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore
Il Presidente
multa; il tutto previa concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità.