Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11052 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11052 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMDOUNI BILEL N. IL 15/11/1989
avverso la sentenza n. 1443/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Verona, con sentenza emessa il 06/06/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Amdouni Bilel – imputato del reato di cui
all’art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 309/1990 [come contestato in atti] – la pena
di anni uno di reclusione ed C 3.000,00 di multa; il tutto previa concessione de1/ /ak(,
fatto di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione
alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la
non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata
in atti.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Amdouni Bilel
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

et&

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