Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11050 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11050 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IACONO GAETANO N. IL 02/11/1970
?)01.1.,(Leic”Ail\
avverso la sentenza n. 20113/2008 TRa7S-È2—.DIST. di LIPA , del
21/10/2010
e
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 24/01/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari, con sentenza
emessa il 21/10/2010, dichiarava Gaetano Iacono colpevole del reato di cui agli
artt. 83, 84, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001 [come contestato al capo c) della rubrica]
e lo condannava alla pena di C 800,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art.
motivazione, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato; al trattamento sanzionatorio; alla
prescrizione.
3.11 ricorso è stato proposto da difensore avv. Gaetano Orto, non iscritto
/
nell’Albo Speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso,
ex art. 613 cod. proc. pen.
4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 23/02/2012, epoca successiva alla decisione
impugnata, emessa il 21/10/2010 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428
del 02/06/2005].
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Gaetano Iacono
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore
Il Presidente
568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo violazione di legge e vizio di