Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11050 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11050 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACONO GAETANO N. IL 02/11/1970
?)01.1.,(Leic”Ail\
avverso la sentenza n. 20113/2008 TRa7S-È2—.DIST. di LIPA , del
21/10/2010

e

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari, con sentenza
emessa il 21/10/2010, dichiarava Gaetano Iacono colpevole del reato di cui agli
artt. 83, 84, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001 [come contestato al capo c) della rubrica]
e lo condannava alla pena di C 800,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art.

motivazione, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato; al trattamento sanzionatorio; alla
prescrizione.

3.11 ricorso è stato proposto da difensore avv. Gaetano Orto, non iscritto
/
nell’Albo Speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso,
ex art. 613 cod. proc. pen.

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 23/02/2012, epoca successiva alla decisione
impugnata, emessa il 21/10/2010 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428
del 02/06/2005].

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Gaetano Iacono
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo violazione di legge e vizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA