Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1105 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1105 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPONI CRISTIANO N. IL 10/07/1971
avverso la sentenza n. 127/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Chiapponi Cristiano ricorre avverso la sentenza 20.7.12 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 10.11.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di cui agli artt.110, 61 n.5 e 624-bis c.p., all’esito di giudizio abbreviato, ritenuta la contestata
recidiva, alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stato

né chiusa da un cancello, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto meramente
reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di appello e compiutamente disattese dalla Corte
anconetana, la quale ha evidenziato come il rame oggetto del furto sia stato sottratto dall’interno di
un’area privata pertinenziale ai locali chiusi della ditta Carpenteria C.R., in un’area quindi in cui si
svolge la ‘vita privata’ dell’imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente
depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all’andamento
prevedibile della domanda, nonché cadenze e prezzi di vendita (Cass., sez.V, 5 luglio 2010,
n.33993).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

ritenuto il reato di furto semplice in quanto commesso in un’area aperta al pubblico, non recintata

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