Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11049 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11049 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO OSVALDO N. IL 07/04/1948
avverso la sentenza n. 1132/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Messina, con sentenza emessa il 06/11/2012, dichiarava
Osvaldo Lombardo colpevole del reato di cui all’art. 17 d.P.R. 773/1931 [come
contestato in atti] e lo condannava alla pena di C 200,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art.
568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla responsabilità

misura della pena inflitta.

3.11 ricorso è stato proposto da difensore avv. Pietro Giannetto, non iscritto
nell’Albo Speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso,
ex art. 613 cod. proc. pen.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Osvaldo
Lombardo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

penale dell’imputato; sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; sulla

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