Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11048 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11048 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YE JIAZEN N. IL 24/02/1964
avverso la sentenza n. 10579/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.Ye Jiazen, all’esito de(giudiziO di merito, veniva condannato alla pena di C
63.661,00 di multa per il reato di cui all’art. 292 d.P.R. 43/1973 [come contestato
in atti al capo della rubrica].

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione

reato.

3. Le censure dedotte nel ricorso, quanto alla sussistenza della responsabilità
dell’imputato, sono meramente ripetitive di quanto dedotto in Appello e già
valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché la
Corte di Appello ha congruamente motivato sulla responsabilità penale
dell’imputato, mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi
sentenza 2° grado pagg. 2 – 3).

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 18/04/2013, epoca successiva alla decisione
impugnata, emessa il 22/01/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428
del 02/06/2005].

5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ye Jiazen con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; alla prescrizione del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA