Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11047 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11047 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MATTIA CRISTIAN N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 8780/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 29/04/2013,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Latina, in data 18/12/2007,
appellata da Cristian Di Mattia, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990
e

1.400,00 di multa, previa concessione dell’attenuante ex art. 73, comma 5, d.P.R.
309/1990; pena sospesa,

della somma di C 170,00 quale provento

dell’attività di spaccio.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione
alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla confisca della
somma in sequestro.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate poiché la Corte
Territoriale, unitamente alla decisione di 10 grado, ha congruamente motivato sui
punti oggetto di impugnazione (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 2).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Cristian Di
Mattia con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

[come contestato in atti] e condannato alla pena di mesi cinqueidi reclusione ed C

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