Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11045 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11045 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAATALLAH MUSTAPHA N. IL 20/01/1988
avverso la sentenza n. 3871/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

– che la Corte di appello di Genova con sentenza del 12/4/2013, ha confermato la sentenza in
data 3/5/2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, che aveva affermato
la responsabilità penale di MAATALLAH Mustapha per plurime violazioni della disciplina sugli
stupefacenti di cui al d.P.R. 309\90;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando
violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento
di circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva;
— che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa risulta giuridicamente
corretto, avendo la Corte territoriale espressamente fatto riferimento ai precedenti penali
dell’imputato ed alla stabile condotta criminosa dello stesso;
– – che ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva è sufficiente
che il giudice consideri gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato
di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e
logicamente corretti (Sez. II n. 4969, 9 febbraio 2012);
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente
infondato) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i OMA, nella camera di consiglio del 24/1/2014

Ritenuto:

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