Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11043 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11043 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CITRO CIRO N. IL 19/05/1950
avverso la sentenza n. 1567/2012 TRIBUNALE di SALERNO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

4

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Salerno, con sentenza emessa il 03/12/2012, dichiarava Ciro
Cit ro, colpevole del reato di cui agli artt. 38 e 221 TULPS [come contestato in atti]
thp
MondannaS alla pena di C 68,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art.
568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla responsabilità

3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. Il Tribunale
ha congruamente motivato i punti oggetto dell’impugnazione, mediante
valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza impugnata pagg. 1
– 3).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ciro Citro con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

penale dell’imputato e sulla confisca dell’arma in sequestro.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA