Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11042 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11042 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALISE AGOSTINO N. IL 04/12/1974
avverso la sentenza n. 5862/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

4

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 05/02/2013,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Noia, in data 12/04/2007,
appellata da Agostino Alise, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990

reclusione ed C 3.000,00 di multa, previa concessione dell’attenuante ex art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/1990; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione
alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; alla mancata
concessione delle attenuanti generiche; alla misura della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive
di quanto dedotto in Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato
dai giudici di merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 5).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Agostino Alise
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

[come contestato in atti] e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di

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