Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11040 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11040 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMORE FERDINANDO N. IL 31/01/1959
avverso la sentenza n. 8606/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO:
-che con la sentenza segnata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale, Ferdinando D’Amore
era stato riconosciuto responsabile dei reati ex art. 44 lett. c), d.P.R.
380/01, 142 e 146, d.Lvo 42/04, ed era stato condannato alla pena

-che la difesa

dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

riformulando le identiche doglianze sollevate con l’atto di appello, alle
quali la Corte territoriale ha dato pienamente riscontro, giustificando,
esaustivamente, le ragioni poste a fondamento della ritenuta
inconferenza di quanto dedotto in tesi difensiva;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione
delle violazioni contestate e alla ascrivibilità di esse in capo al prevenuto;
-che è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi riproducenti le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione
impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, co. 1, lett. c),
cod.proc.pen., alla inammissibilità ( Cass. 3/5/2000, n. 5191 ); come nel
caso in esame;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

ritenuta di giustizia, con ordine di rimessione in pristino dei luoghi;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24/1/2014.

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