Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1104 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1104 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALIN ENOS N. IL 07/07/1950
avverso la sentenza n. 1588/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Malin Enos ricorre avverso la sentenza 8.7.11 della Corte di appello di Ancona con la quale, in
parziale riforma di quella in data 14.2.06 del Tribunale di Pesaro-sezione distaccata di fano, è stato
assolto dal reato di cui al capo B) (art.612 c.p.) per insussistenza del fatto ed è stata ridotta la pena
per il reato sub A) (artt.56, 624-bis e 625 n.2 c.p.) ad anni uno di reclusione ed € 100,00 di multa.
Deduce il ricorrente la nullità dell’impugnata sentenza dal momento che, al momento della

Poiché era sua intenzione —prosegue il ricorrente — difendersi nel processo di appello dall’accusa di
furto, che non aveva commesso, chiedeva una nuova celebrazione del processo di appello e, ove ciò
non fosse stato possibile, che fosse questa Corte < a sentenziare che non sussiste il reato ascrittogli, eventualmente che venga considerato un semplice danneggiamento >.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte, Sezione IV, con
sentenza 18.12.12, ha rimesso in termini l’imputato per proporre ricorso e pertanto non può il
medesimo essere restituito nel termine anche per riproporre l’appello, già ritualmente proposto e
deciso con la sentenza gravata all’esito di dibattimento che ha visto l’imputato ritualmente essere
dichiarato contumace per essere stata la citazione per il giudizio di secondo grado notificata
validamente ai sensi del comma 4 dell’art.161 c.p.p., risultando il Malin assistito da difensore di
fiducia.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

TATA 1

pronuncia, egli si trovava detenuto e non aveva ricevuto alcuna notificazione.

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