Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11038 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11038 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KHATTAB JAOUAD N. IL 10/06/1981
avverso la sentenza n. 2065/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 24/01/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Monza, con sentenza emessa il 22/05/2013, applicava nei
confronti di El Khattab Jaouad, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990
[come contestato in atti] r. previa applicazione dell’attenuante del fatto di lieve
entità, la pena di mesi dieci di reclusione ed C 2.500,00 di multa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ed alla congruità
della pena applicata.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la
non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata
in atti.
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da El Khattab
Jaouad con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore
Il Presidente
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione