Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11037 del 18/01/2018

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11037 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.

avverso la sentenza del 13/01/2017 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d’appello di Bari, rigettando
l’appello proposto da A.A. avverso la pronuncia emessa dal
Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, il 26 novembre 2013, ha confermato la
condanna dello stesso alle pene di legge per il reato di cui all’art. 19, comma 6,
legge 7 agosto 1990, n. 241. In qualità di tecnico redattore della relazione di
asseverazione allegata alla S.C.I.A. presentata al Comune di Molfetta il 4 ottobre

dei lavori C.C., A.A. è stato dichiarato colpevole di tale
delitto per aver falsamente dichiarato che i lavori descritti nella S.C.I.A. erano da
eseguirsi su un terreno di proprietà del B.B., risultando invece il fondo di
proprietà del Comune.

2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso, nell’interesse

dell’imputato, il suo difensore, deducendo due motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo si lamenta violazione dell’art. 19, comma 6, I.
241/1990, poiché l’attestazione asseritamente mendace sarebbe contenuta nel
corpo della S.C.I.A. e non già in una delle dichiarazioni sostitutive, attestazioni,
asseverazioni o dichiarazioni di conformità che debbono corredare la S.C.1.A. a
norma del primo comma della citata disposizione ed a cui soltanto si riferirebbe
la norma incriminatrice.

4.

Con un secondo motivo si deduce vizio di omessa motivazione in

relazione al terzo motivo di appello presentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma
semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di
questa Corte.
5. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
L’art. 19, comma 1, I. n. 241 del 1990 recita:

“Ogni atto di

autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui

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2010 ed in concorso con il committente B.B. e l’esecutore materiale

rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo,
alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle

derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in
zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di
conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché
dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti per cui è
previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione
si considera presentata al momento della ricezione da parte
dell’amministrazione”. A norma del successivo comma 6, qui in esame, poi, “ove
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
6. Ancora in punto di inquadramento normativo della questione, si osserva
poi che identico testo a quello da ultimo riportato si ritrova nell’art. 20, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire), a

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finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche

mente del cui comma 13 “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque,

nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o
attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo
comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile
del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione
delle sanzioni disciplinari”.
7. Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che – con riguardo a
quest’ultima previsione, ma con argomento perfettamente riferibile anche al caso

Brustenga, non massimata) che “non v’è dubbio che il reato di cui all’art. 20,
comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001 ha un ambito applicativo che si sovrappone
interamente alle fattispecie di cui agli artt. 481 e 483, cod. pen., ne assorbe il
relativo disvalore e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano
esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell’autore della
dichiarazione, ma anche giudizi: non può essere diversamente qualificata
l’asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e
adottati e ai regolamenti edilizi comunali”.
La prima doglianza, pertanto, risulta del tutto infondata.
8. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte anche in ordine alla
seconda, con la quale si denuncia l’omessa motivazione sul terzo motivo di
appello, concernente la richiesta di assoluzione dell’imputato per non aver
commesso il fatto. Rileva il Collegio, invero, che la sentenza impugnata – oltre a
richiamare integralmente la prima pronuncia, alla quale si lega nell’ambito di una
cd. doppia conforme – ha individuato chiaro il profilo oggettivo di responsabilità
dell’A.A., evidenziando che lo stesso “ha sottoscritto la S.C.I.A., dovendosi
ritenere la sussistenza del reato contestato sia sotto il profilo dell’elemento
materiale che dell’elemento psicologico”; con riguardo al quale, ancora, il
Collegio di merito ha congruamente sottolineato che la sottoscrizione della
segnalazione certificata da parte del committente B.B. “non poteva esimere
l’A.A. da una verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti dalla legge, proprio nella sua qualità di tecnico redattore della relazione
tecnica di asseverazione, il cui ruolo meramente formale non avrebbe avuto
senso, in ragione della richiesta prevista dalla norma contestata”.
Un argomento congruo e non certo omesso, quindi, che comporta
ulteriormente la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

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di specie – questa Corte ha già affermato (Sez. 3, n. 29251 del 5/5/2017,

norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018

onsigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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