Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11031 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11031 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZOUHIR YOUNES N. IL 08/12/1979
avverso la sentenza n. 8758/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

A

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Modena, con sentenza emessa 11 05/06/2013, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Zouhir Younes – imputato del reato
di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 [come contestato in atti] – previa concessione
dell’attenuante, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la pena di anni uno, mesi
sei di reclusione ed C 2.100,00 di multa.

motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ed alla congruità della pena applicata;
ivi compresa la concessione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R.
309/1990.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la
non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata
in atti.
3.1. L’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R.
309/1990, non rientrava nell’accordo raggiunto tra le parti.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Zouhir Younes
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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