Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11030 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11030 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENETTI RAIMUND N. IL 30/05/1963
avverso la sentenza n. 3441/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
ella camera di consiglio del 24/1/2014
Così deliberato in O

Ritenuto:
che la Corte di appello di Genova con sentenza del 21X/3/2013 ha confermato la decisione in data
10/2/2010 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di GENETTI
Raimund in ordine al delitto di cui all’art. 517 cod. pen., per la importazione di 2000 fikoni di
prodotti disinfettanti per uso agricolo provenienti dalla Cina e recanti l’etichettatura di un
produttore olandese (in Genova, 3\4\2007);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha lamentato il vizio di motivazione con
riferimento all’elemento soggettivo del reato ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
— che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse
fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce
risposte coerenti alle obiezioni della difesa. In particolare, quanto all’elemento soggettivo, i giudici
del gravame evidenziano che le affermazioni dell’imputato – secondo il quale l’etichettatura errata
dipendeva da un equivoco, avendo egli inviato al produttore cinese una etichetta campione
recante la composizione del prodotto che era stata, però, pedissequamente riprodotta – erano
rimaste del tutto prive di qualsivoglia riscontro, mentre, per ciò che concerne le attenuanti
generiche, correttamente è stata posta in evidenza l’assenza di positivi elementi di giudizio,
affermazione che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente per giustificare il
diniego ;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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