Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1103 del 25/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1103 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUMMARRA GIUSEPPE N. IL 16/11/1982
avverso la sentenza n. 2/2012 TRIBUNALE di ROVERETO, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Giummara Giuseppe ricorre avverso la sentenza 12.6.12 del Tribunale di Rovereto che ha
confermato quella in data 19.9.11 del Giudice di pace di Riva del Garda con la quale è stato
condannato alla pena di € 260,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di ingiuria aggravata.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

erronea, sulla base di un vizio logico risultante dall’essere stata la frase , riferita dalla teste Giummarra Chiara, interpretata nel senso che il pur
accertato diverbio era ‘andato oltre’, traducendosi — a conferma del narrato della parte lesa —
nell’ingiuria contestata.
Senonchè — sostiene il ricorrente — la concitazione del diverbio e la pronuncia della frase, in dialetto
calabrese, ben potevano spiegare l’errore, da parte del medico fiscale Accordino Antonella Grazia,
p.o., nella percezione di quanto proferito dal Giummarra ed in tale contesto non era possibile
ritenere raggiunta la prova ‘ogni ogni ragionevole dubbio’ del reato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dello Giarnmarra riposi sulle inequivoche
dichiarazioni della parte lesa, medico fiscale dell’INPS e la cui attendibilità è stata adeguatamente
argomentata, che era stata apostrofata con la frase <...voi siete tutti dei ladri, capaci solo di prendere i soldi>.
Tali dichiarazioni — ha poi non certo illogicamente sottolineato il giudice di appello — avevano
trovato sostanziale conferma nelle affermazioni di Giummarra Chiara la quale, pur negando la frase
attribuita al fratello, aveva tuttavia finito con l’ammettere che l’odierno ricorrente aveva detto che
, espressione di per sé incongrua, ma spiegabile — ha osservato il
giudice di secondo grado – nel contesto di un atteggiamento che aveva nell’occasione detto ai presenti che si rifiutava di visitare Giummarra
Rossana (non rinvenuta in casa) al nuovo e diverso indirizzo fornitole dai di lei congiunti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA