Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11028 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11028 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OKODU OSASCO N. IL 23/09/1990
avverso la sentenza n. 887/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in OMA, nella camera di consiglio del 24/1/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Venezia con sentenza del 3/6/2013 ha confermato la decisione in data
11/12/2012 del G.U.P. del Tribunale di Vicenza, che aveva affermato la responsabilità penale di
OKODU Osasco in ordine a plurime violazioni dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
vizio di motivazione in punto di diniego dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 D.P.R. n.
309/1990;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché l’attenuante di cui al quinto comma
dell’articolo 73 D.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività
penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (SS. UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez.
IV n. 43399, 7 dicembre2010)
— che, nella fattispecie in esame, l’attenuante in questione è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, in relazione alla quantità di stupefacente detenuto ed al suo
grado di purezza, indicando anche circostanze specifiche dell’azione delittuosa che evidenziano
inequivocabilmente la collocazione del ricorrente in un ampio e definito contesto criminale
dedito allo spaccio di stupefacenti;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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