Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11023 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11023 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARTECHINI PASQUALE N. IL 31/10/1945
avverso la sentenza n. 889/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa 1’08/05/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, in data 03/06/2009 appellata da Pasquale Cartechini, imputato del reato di cui all’art. 256, commi 1 e
2, d.lgs. 152/2006 [come contestato in atti] – riduceva la pena a mesi sei di

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione: a)
alla prescrizione del reato; b) alla sussistenza della responsabilità penale
dell’imputato; c) alla natura del materiale depositato presso lo stabilimento
dell’azienda de qua (“Italiana Suaksrl); d) alla misura della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive
di quanto dedotto in Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente
motivato dai giudici di merito (vedi sentenza 2° grado pagg.

1 – 2). Dette

doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di
motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella sostanza eccezioni
in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una
diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n.
6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez.
I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4.11 termine massimo di prescrizione – anni cinque in relazione a fatti
protrattisi sino al 03/06/2009, data in cui è stata emessa la sentenza di 1° grado;
stante la permanenza del reato – non è tuttora ancora maturata.

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pasquale
Cartechini con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

2

arresto; confermava nel resto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 24 Gennaio 2014

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