Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11021 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11021 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ADELINA N. IL 09/04/1957
TAVOLETTA ROBERTO N. IL 04/03/1960
avverso la sentenza n. 1374/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:
che la Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 18/5/2011 ha riformato parzialmente,
rideterminando la pena, la sentenza emessa in data 31/5/2005 dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Pescara e con la quale TAVOLETTA Roberto e DI ROCCO Adelina erano stati
condannati per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309\90;

–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a nonna dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
a camera di consiglio del 24/1/2014
Così deliberato in 4M

— che gli interessati, pur proponendo ricorso per cassazione, hanno omesso di indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai
singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;

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