Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11020 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11020 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARR MODOU N. IL 31/01/1972
avverso la sentenza n. 10359/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Torino, con sentenza emessa il 10/05/2013, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava, fra gli altri, nei confronti di Sarr Modou – imputato
dei reati di cui agli artt.73, comma 1 bis, d.P.R. 309/1990; 495, comma 1, cod.
pen. (come contestati in atti) – la pena di anni due, mesi otto, gg. 20 di reclusione
ed C 12.600,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione
alla sentenza de qua ed alla confisca della somma di C 665,00 sequestrata
all’imputato Sarr Modou.

3. Le censure dedotte sono del tutto generiche e comunque manifestamente
infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura processuale della
sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato tutti i
punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la non sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito degli imputati e la
congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata in atti.
3.1. La somma di C 665,00 costituiva il proventi dell’attività illecita di spaccio
di stupefacenti, con conseguente legittimità della confisca, ex art. 240, comma 1,
cod. pen.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sarr Modou con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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