Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11019 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11019 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BATTISTA MARIO N. IL 27/07/1938
DI BATTISTA RENATO N. IL 29/12/1947
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avverso la sentenza n. 100/2008 TRIB SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 15/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

– che il Tribunale di Macerata — Sezione di Civitanova Marche con sentenza del 15/10/2010 ha
affermato la responsabilità penale di DI BATTISTA Mario e DI BATTISTA Giovanni per i reati di
cui agli articoli 110 cod. pen., 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 d.P.R. 380\2001 e 137 comma 1 d.lgs.
152\06 (acc. in Morvalle, il 13/7/2006 ed il 3/10/2006), e li ha condannati alla pena dell’ammenda;
— che avverso detta sentenza hanno proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, gli
imputati, deducendo l’insussistenza di prove in ordine alla loro penale responsabilità, la natura di
reato proprio della contravvenzione di cui agli artt. 65, comma 1 e 72 d.P.R. 380\01, non ascrivibile
al committente ed al direttore dei lavori ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità per il reato di scarico abusivo;
— che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente
precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi,
secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell’oggettiva
impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito
di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al
giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità
della conversione (Sez. V n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. III n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. Tll
n.2469, 17 gennaio 2008; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. V n. 27644, 26 giugno 2003; Sez.
IV n.17374, 14 aprile 2003; Sez.
n.14826, 28 marzo 2003; Sez. Il n. 12828, 19 marzo 2003; Sez.
III n.17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001). Si è peraltro affermato che
l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen.,
ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del
procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme
processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999.
V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004;).
— che, conseguentemente, le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi
della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato
non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della
sentenza impugnata;
— che deve ritenersi ammissibile il concorso del committente di lavori edilizi, in qualità di
“extraneus”, così come di altri soggetti terzi nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in
conglomerato cementizio armato pur trattandosi di reato omissivo proprio del costruttore (cfr. Sez.
III n.21775, 31 maggio 2011) ;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
-Ha camta.di consi lio del 24/1/2014
Così deliberato i

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