Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11018 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11018 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCOLINI RENZO N. IL 23/02/1953
avverso la sentenza n. 728/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Verona, con sentenza emessa il 26/03/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Renzo Marcolini – imputato del reato di cui
ter d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti) – la pena di mesi otto di
reclusione; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.; alla misura della pena come
applicata in atti; alla mancata concessione dell’attenuante ex art. 13 d.lgs.
74/2000.

3. Le censure dedotte sono del tutto generiche e comunque manifestamente
infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura processuale
della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato
tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la non sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito degli imputati e la
congruità della pena, come concordata tra le parti ed applicata in atti.
3.1. La concessione dell’attenuante ex art. 13 d.lgs. 74/2000 non rientrava
nell’accordo raggiunto tra le parti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Renzo Marcolini
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione

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