Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11017 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11017 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAYRAL MATTABAR N. IL 13/06/1980
avverso la sentenza n. 3550/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

4

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 21/01/2013,
confermava la Sentenza del Tribunale di Roma, in data 31/10/1007, appellata da
Jayral Mattabar, imputato del reato di cui all’art. 171 ter lett. b) e c) L. 633/1941
[come contestato in atti] e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito. Trattavasi di
compact disk, DVD e Mp3, riprodotti abusivamente e destinati alla vendita a terzi
(vedi sentenza 2° grado pag. 1).

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 06/03/2013, epoca successiva alla sentenza
di 2° grado emessa il 21/01/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428
del 02/06/2005].

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Jayral Mattabar
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 Gennaio 2014
Il Componente estensore

Il Presidente

3.000,00 di multa. Pena sospesa e non menzione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA