Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11016 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11016 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRINEI ALFREDO N. IL 20/05/1965
avverso la sentenza n. 269/2011 TRIBUNALE di ORVIETO, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Orvieto, con sentenza emessa 1’08/02/2013, dichiarava
Alfredo Cirinei colpevole dei reati xaato. di cui agli artt.18, comma 5 bis, 28 d.lgs.
276/2003 [come contestati in atti ai capi A) e B) della rubrica] e lo condannava
alla pena di C 154.000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al capo a) ed
alla pena di C 61.600,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al capo b);

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione
alla sussistenza della responsabilità penale ed alla prescrizione.

3. La difesa dell’imputato presentava propria memoria in data 09/01/2014,
con la quale insisteva nelle sue richieste.

4. Le censure dedotte sia nel ricorso che nella memoria difensiva del
09/01/2014 sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato nel giudizio di merito (vedi sentenza impugnata pagg. 1
– 4). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di
fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata,
ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n.
6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez.
I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
5. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, quanto ai fatti commessi sino al 24/01/2009, poiché il
relativo termine massimo è maturato entro il 23/01/2014, data successiva alla
sentenza impugnata emessa 08/02/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U.
n. 23428 del 02/06/2005].
5.1. La prescrizione non è ancora maturata per i fatti commessi dal
25/01/2009 sino al 31/10/2009.

2

pena sospesa.

6.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Alfredo Cirinei
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 24 Gennaio 2014

Il Componente estensore

Il Presidente

Ammende.

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