Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11013 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11013 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISCIONE MAURIZIO N. IL 29/10/1969
avverso la sentenza n. 1812/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in OMA, nella camera di consiglio del 24/1/2014

Ritenuto:
che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 3/12/2012 ha confermato la sentenza 16/2/2011
del Tribunale di Pescara, che aveva affermato la responsabilità penale di PISCIONE Maurizio in
ordine al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309\90 (illecita detenzione e cessione ad altro
detenuto della casa Circondariale di Pescara di gr. 0,499 di eroina 1’8\11\2007);
–che nel proporre ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni di diritto,
concernenti la inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona che ricevette lo stupefacente, sentita
come teste e lamenta, del tutto genericamente, la carenza di motivazione;
— che la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni per le quali dette dichiarazioni sono
utilizzabili, essendo il teste equiparabile al comune acquirente di modica quantità di stupefacente per
uso personale, indicando altrettanto precisamente gli elementi di fatto sulla base dei quali questi era
stato inquadrato come tale;
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente infondato
e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa
sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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