Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11011 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11011 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCINNI COSIMO N. IL 05/06/1948
avverso la sentenza n. 2793/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

Ritenuto:
— che il Tribunale di Roma, con sentenza del 19/2/2013 ha applicato a PICCINI Cosimo la pena
concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui all’articolo 10 ter d.lgs. 74\2000 (in
Torino, il 31/1/2007);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di motivazione e
violazione dell’art. 129 C.P.P. ed omessa applicazione della speciale attenuante di cui all’art. 13
d.lgs. 74\2000 risulta manifestamente infondato perché in tema di “putteggiamento”, il rito
prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino
incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la
relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240,
14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata
ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata
declaratoria immediata di non punibilità;
— che, a fronte dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di
legittimità concernente la configurabilità di attenuanti non considerate nell’accordo (come nella
fattispecie in esame);
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO
la camera di consiglio del 24/1/2014

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