Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1101 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1101 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTeGNELLA GIUSEPPE N. IL 24/02/1975
CARBONE GIUSEPPINA N. IL 07/12/1969
CARBONE SAVERIO N. IL 17/11/1931
avverso la sentenza n. 841/2005 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Castagnella Giuseppe, Carbone Giuseppina e Carbone Saverio ricorrono avverso la sentenza
26.10.12 della Corte di appello di Reggio Calabria con la quale, in riforma di quella in data 28.6.04
del Tribunale di Palmi, Castagnella e Carbone Giuseppina sono stati ritenuti responsabili del reato
di bancarotta fraudolenta ed il primo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e la
seconda a quella — condizionalmente sospesa — di anni due di reclusione, con conferma della

Deduce Castagnella Giuseppe, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice considerato che il reato, commesso il
24.11.97, si era prescritto alla data del 24.5.10.
Carbone Saverio e Carbone Giuseppina deducono violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p.,
per non essere stata la Carbone, amministratrice meramente formale, consapevole delle altrui
condotte illecite, mentre con riferimento a Carbone Saverio non vi era stata da parte del giudice di
appello adeguata replica a tutte le censure sollevato con l’atto di gravame, tese ad evidenziare la
buona fede del medesimo e la correttezza del suo comportamento processuale.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, quelli dei due Carbone in
quanto del tutto generici, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono
nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.
Manifestamente infondato è il ricorso del Castagnella, atteso che,

ratione temporis, in

considerazione della data della pronuncia della sentenza di primo grado (28.6.04) nella specie è
applicabile l’ art.157 c.p. nella formulazione antecedente a quella, più favorevole, di cui alla
1.n.251/05, per cui il termine prescrizionale è, con riguardo al ricorrente, di anni 22 e mesi 6, non
ancora decorsi.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

condanna di Carbone Saverio alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 25 novembre 2013

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