Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11008 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11008 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORIUNDO SAVERIO N. IL 09/03/1968
NUNZIATA RACHELE N. IL 25/11/1972
avverso la sentenza n. 3894/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/01/2014

– che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 9/5/2012 ha affermato la responsabilità penale di
ORIUNDO Saverio e NUNZIATA Rachele per il reato di cui all’articolo 679 cod. pen. e, per il
solo ORIUNDO del delitto di cui all’art. 349 cod. pen. (acc. in Ottaviano, il 12/12/2007 ed il
25/1/2008);
— che avverso detta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, la mancata assunzione di una prova
decisiva mediante ‘innovazione dell’istruzione dibattimentale ed il vizio di motivazione;
— che, nella specie, risulta accertato che i predetti erano stati colti in flagrante detenzione di
materiale pericoloso, esplodente ed infiammabile e che, successivamente alla nomina dell’ORIUNDO
quale custode, erano stati rimossi i sigilli apposti su un erogatore di GPL;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che la deduzione concernente la necessità di un esame tecnico vene dedotta per la prima volta in
questa sede, risultando dalla sentenza impugnata che i ricorrenti avevano richiesto al giudice
dell’appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai fini della dimostrazione del possesso del
certificato antincendio;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato ‘n ROMA, nella camera di consiglio del 24/1/2014

Ritenuto:

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