Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11007 del 24/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11007 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
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su ì ricorsiproposti da:
ORDINANZA
DEULYA OLEH N. IL 17/051961
avverso la sentenza n. 6627/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/01/2014
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RITENUTO:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Oleh Deulya era stato riconosciuto responsabile dei reati di
anidri e di ricettazione di due targhe automobilistiche, e condannato alla
pena ritenuta di giustizia;
-che l’imputato ha proposto due ricorsi per cassazione, uno
personalmente e l’altro a mezzo del proprio difensore, eccependo la
insussistenza dei reati contestati, nonché la illegittimità della disposta
confisca dell’autovettura in sequestro;
-che le censure avanzate sono del tutto destituite di fondamento, in
quanto il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla
ritenuta sussistenza dei delitti in contestazione e alla ascrivibilità di essi in
capo al prevenuto, con effettuazione di puntuali richiami alle emergenze
istruttorie, sottoposte a compiuta analisi valutativa;
-che manifestamente infondata è da ritenere la eccepita illegittimità della
confisca del furgone Mercedes, poiché in materia di contrabbando si
rende obbligatoria la applicazione della misura di sicurezza in questione
sul bene utilizzato per commettere il reato, ex art. 301, co. 2, L. 43/73;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
I
contrabbando di TLE, di sottrazione al pagamento dell’accisa su alcol e
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24/1/2014.