Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11004 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11004 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRUSIO IVAN N. IL 20/08/1982
MAROTTA VITO N. IL 28/07/1990
avverso la sentenza n. 611/2012 TRIBUNALE di GROSSETO, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Z.,
(

Fatto e diritto
Marotta Vito e Torrusio Ivan, imputati in ordine al reato p.
e p. dall’articolo 416 c.p. e in ordine al reato previsto
dagli dagli articoli 110, 624,625 n.4 c.p., commesso il
28.03.2012- ricorrono per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione della
medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di
non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p..

I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposti per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento
ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se
le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei

fi

ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni
di
esonero,
della
somma
di
euro
1500,00
(millecinquecento/00)
ciascuno
a
titolo
di
sanzione
pecuniaria.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
singolarmente al pagamento delle spese processuali e ciascuno
a quello della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2013

P. Q.M.

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