Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11002 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11002 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Omu Paul n. il 12.4.1972
avverso l’ordinanza n. 7202/2011 pronunciata dalla Corte d’appello
di Milano il 19.6.2012;
sentita nella camera di consiglio del 28.2.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. V.
D’Ambrosio, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza in data 19.6.2012, la corte d’appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Paul
Omu avverso la sentenza in data 16.5.2011 con la quale il tribunale di
Lodi ha condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione, in
relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai danni di Rina
Miragoli, in Tavazzano con Villavesco il 23.11.2007 (data del decesso
della vittima).
Avverso l’ordinanza d’inammissibilità emessa dalla corte d’appello milanese, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando il provvedimento impugnato
per violazione di legge.
In particolare, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ravvisato l’inammissibilità dell’appello in ragione della pretesa
genericità dei relativi motivi, laddove, nell’atto di appello, l’imputato
aveva in modo specifico individuato il punto devoluto alla cognizione
della corte di secondo grado, enucleandolo con puntuale riferimento
al tenore delle deposizioni rese dai testi escussi (esaurite nella manifestazione di mere sensazioni soggettive dei dichiaranti) e all’assenza
di prove certe sulla velocità del veicolo condotto dall’imputato, in tal
senso specificando, tanto i motivi del dissenso rispetto alla decisione
appellata, quanto l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata.
Con memoria depositata in data 31.12.2013, il procuratore generale presso la corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione
dell’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
La censura di genericità ascritta, dal provvedimento impugnato in questa sede, all’atto di appello avanzato dall’Omu non trova
adeguati riscontri in atti.
E invero, secondo quanto risulta dalla lettura dello stesso testo
dell’ordinanza impugnata in questa sede, con l’atto di appello originariamente proposto, l’Omu ebbe a contestare espressamente, in
termini critici, la circostanza che l’imputato avesse perduto, in occasione del sinistro oggetto d’esame, il controllo della propria autovettura a causa dell’alta velocità tenuta, e non invece in conseguenza di

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un improvviso malore sofferto; a tal fine allegando la trascrizione di
taluni passi delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, sostenendone la riconducibilità all’espressione di mere sensazioni soggettive dei testi e non già all’obiettiva descrizione di dati
concreti.
A conferma dell’improvviso malore dedotto, peraltro, l’appellante ebbe altresì a dedurre (secondo quanto riportato nel medesimo
provvedimento qui impugnato) il valore rappresentativo della circostanza costituita delle tracce lasciate sulla sede stradale, a suo dire
indici dell’assenza di alcuna manovra del conducente vòlta al recupero del controllo del mezzo, compatibili con la tesi del mancamento.
A giudizio di questo collegio, la complessiva prospettazione
critica di tali circostanze di fatto, sottoposta alla riconsiderazione del
giudice d’appello, deve ritenersi tale da integrare in modo compiuto il
requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, viceversa erroneamente disconosciuto dalla corte d’appello di Milano, avendo l’imputato propriamente individuato i punti critici relativi alla ricostruzione dei presupposti della propria responsabilità penale in modo
sufficientemente chiaro e specifico; ciò che impone di riscontrare
l’obiettiva infondatezza dei presupposti indicati a sostegno della decisione d’inammissibilità impugnata in questa sede, con la necessaria
conseguente pronuncia del relativo annullamento senza rinvio.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio
l’impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.2014.

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