Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11001 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11001 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Immobiliare Borgoforte s.r.l.
avverso l’ordinanza n. 37/2013 pronunciata dal Tribunale della
libertà di Rimini il 25.10.2013;
sentita nella camera di consiglio del 28.2.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco DelrUtri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Pratola, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la società ricorrente l’avv.to L. Brancaleoni del foro di
Rimini, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 26.4.2013, il tribunale di Rimini ha rigettato l’appello proposto dalla Immobiliare Borgoforte s.r.l.
avverso il provvedimento di sequestro preventivo di tre conti correnti
bancari intestati a detta società emesso, in data 20.3.2013, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini, nel quadro
di un procedimento penale avviato nei confronti di Luciano Borciani,
legale rappresentante della Immobiliare Borgoforte s.r.l. (e ritenuto
titolare della piena ed esclusiva disponibilità dei fondi relativi ai conti
bancari sequestrati) in relazione alla commissione dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode
fiscale e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, posti in essere dal Borciani nella qualità di legale rappresentante della società
San Paolo i s.r.1..
Con sentenza in data 3.7.2013, questa corte di cassazione ha
annullato l’ordinanza del tribunale di Rimini, rinviando al medesimo
giudice per nuovo esame, affinché procedesse all’accertamento concreto, sia pure sulla base di elementi indiziari, della qualità di amministratore (anche di fatto) della San Paolo i s.r.l. in capo al Borciani,
nonché all’accertamento della riferibilità allo stesso delle somme esistenti sui conti correnti bancari sequestrati ai danni della Immobiliare Borgoforte s.r.1., in considerazione dell’eventuale natura fittizia
della società, ovvero per avere l’amministratore utilizzato i conti correnti della stessa per i propri fini personali.
Con ordinanza in data 25.10.2013, il tribunale di Rimini, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato il provvedimento di sequestro dei conti correnti bancari de quibus, riconoscendo la qualità
di amministratore di fatto della San Paolo i s.r.l. in capo al Borciani,
nonché la riferibilità allo stesso delle somme esistenti sui conti correnti bancari sequestrati ai danni della Immobiliare Borgoforte s.r.1..
Avverso l’ordinanza del giudice del rinvio, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione la Immobiliare Borgoforte s.r.1..
Con l’impugnazione proposta, la società ricorrente censura
l’ordinanza impugnata per violazione di legge, dolendosi del carattere
meramente apparente della motivazione dettata dal giudice del rinvio
2. –

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in relazione ai motivi dell’annullamento pronunciato dalla corte di
legittimità.
In particolare, la Immobiliare Borgoforte s.r.l. censura la radicale carenza della motivazione dettata dal giudice del rinvio in relazione all’accertamento del concorso del Borsani nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti per conto della San Paolo i s.r.1., essendosi il tribunale di Rimini limitato alla sola verifica (peraltro solo
genericamente ed erroneamente condotta) dell’esistenza di interessi
dello stesso in detta società, senza alcun approfondimento in ordine
alla disamina degli elementi essenziali della fattispecie criminosa
contestata, né alcuna analisi riferita alla valutazione delle prove a discarico complessivamente offerte.
Sotto altro profilo, la società ricorrente contesta che il giudice
del rinvio abbia effettivamente acquisito elementi indiziari univoci in
ordine alla diretta riconducibilità al Borciani delle somme depositate
sui conti correnti della Immobiliare Borgoforte s.r.l. sottoposti a sequestro, limitandosi al richiamo di circostanze del tutto inconferenti
rispetto ai temi d’indagine raccomandati dal giudice di legittimità.
Da ultimo, la società ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il tribunale di Rimino omesso di procedere ad alcun idoneo accertamento circa il carattere fittizio della Immobiliare
Borgoforte s.r.1., nonché sulla presunta mancanza di qualsiasi prova
in ordine alla tracciabilità delle somme di denaro sottoposte a sequestro.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, rileva il collegio come, in tema di riesame
delle misure cautelari reali, nella nozione di ‘violazione di legge’ per
cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art. 325, comma i, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di
cui alla lett. e) dell’art. 606 c.p.p. (v. Cass., Sez. Un., n. 5876/2004,
Rv. 226710, e altre successive).

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Rimangono pertanto escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione, tutte le rimanenti ipotesi nelle
quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del
tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie (v. Cass., Sez. i, n.
6821/2012, Rv. 252430), dovendo riservarsi il ricorso per cassazione
unicamente a quelle violazione di legge consistenti in errores in iudicando o in procedendo, ovvero a quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza tali rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Cass., Sez. 5, n.
43068/2009, Rv. 245093).
Nel caso di specie, la società ricorrente ha del tutto infondatamente censurato il provvedimento impugnato per aver omesso di
analizzare e approfondire adeguatamente i temi d’indagine raccomandati nel provvedimento di annullamento della corte di legittimità, nonché per aver omesso di confrontarsi criticamente con gli elementi di prova complessivamente acquisiti, avendo il tribunale del
riesame adeguatamente dato conto — con motivazione logicamente
argomentata e dotata di conseguente linearità — degli specifici elementi di prova espressivi della natura di società ‘cartiera’ (ossia sostanzialmente inoperante e dedita alla sola attività di emissione di
false fatturazioni) della San Paolo i s.r.l. e della largamente verosimile riconducibilità degli interessi di tale ultima società al Borciani,
avendo la San Paolo i s.r.l. conservato, pur dopo la (verosimilmente
apparente) cessione delle quote da parte del Borciani, il medesimo
staff di commercialisti di fiducia di quest’ultimo e la collocazione delle relative attività operative in Parma, là dove era la stessa stata originariamente costituita.
Al riguardo, il tribunale del riesame ha sottolineato come, nel
corso del procedimento di accertamento degli illeciti fiscali della San
Paolo i s.r.l. (nel periodo successivo alla formale uscita del Borciani
da quest’ultima), il punto di riferimento, tanto per i professionisti che
seguivano la società, quanto per gli agenti operanti, era proprio il
Borciani, essendo stato quest’ultimo il soggetto contattato durante
l’attività di verifica e il soggetto quello per conto del quale è stato firmato il verbale di constatazione (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).

4

Ad ulteriore conferma di tale premesse, il tribunale di Rimini
ha inoltre sottolineato le discrasie tra le versioni rese dal Borciani e
dallo Stefani (acquirente della quota del primo nella San Paolo i
s.r.1.) in ordine alle condizioni relative alla cessione di detta quota:
discrasie, dinanzi alla cui contestazione il tribunale del riesame ha
evidenziato il tenore significativo della risposta del Borciani ch’ebbe
testualmente ad affermare: “non ricordo bene quello che è avvenuto,
tanto superato gli ottant’anni ormai uno non va più in galera” (cfr.
pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al tema relativo alla riferibilità al Borciani delle somme depositate sui conti correnti bancari sequestrati alla Immobiliare
Borgoforte s.r.1., rileva il collegio come il tribunale di Rimini abbia
espressamente e coerentemente sottolineato come le somme presenti
sui conti correnti della società ricorrente si siano significativamente
accumulate proprio nel momento immediatamente successivo alla
nomina del Borciani quale legale rappresentante e amministratore
unico della società, in conseguenza di due importanti operazioni
commerciali, in relazione alle quali il giudice del rinvio ha puntualmente indicato le fonti di prova del relativo verosimile carattere fittizio, così come desumibile dalle contrastanti indicazioni della documentazione contabile della società richiamata e storicamente ricostruita nel provvedimento impugnato; documentazione idonea ad attestare, con sufficiente attendibilità (sia pure meramente indiziaria),
l’ipotesi della non pertinenza alla società, bensì allo stesso Borciani,
delle somme acquisite come corrispettivi di dette operazioni.
Il complesso delle argomentazioni così compendiate
nell’ordinanza del giudice del riesame deve ritenersi tale, secondo la
valutazione di questo collegio, da integrare un apparato motivazionale certamente sussistente (e non meramente apparente), dovendo
pertanto ritenersi esclusa alcuna violazione di legge sotto il profilo
della contestata mancanza di motivazione a sostegno del provvedimento impugnato.
4. — Sulla base delle premesse che precedono, dev’essere pertanto riscontrata l’integrale infondatezza dei motivi di doglianza
avanzati dalla società ricorrente, a cui segue il rigetto del ricorso e la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5

6

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
la s.r.l. ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.2014.

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