Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 110 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 110 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
VENDITTI ERNESTO N. IL 12/07/1946
avverso la sentenza n. 2534/2013 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
15/07/2014
sentita la r lazione fatta dal Consigliere 1«tt. PATRIZIA PICC LLI;
lette/se ite le conclusioni del Pq Dott.
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Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di L’Aquila ricorre avverso la sentenza di patteggiamento di cui in
epigrafe pronunciata nei confronti di VENDITTI Ernesto, per il reato di cui all’articolo 186,
commi 2, lettera c),

e 2 bis, lamentando l’avvenuta sostituzione della pena principale con

quella del lavoro di pubblica utilità, che si assume non consentita nel caso in cui all’imputato
sia stata contestata l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale [articolo 186,
comma 2

bis,

del codice della strada], nonchè la misura della disposta sanzione

amministrativa della sospensione della patente di guida, applicata nella misura di un anno,
mentre, proprio in ragione della aggravante dell’incidente stradale, era la revoca della
patente di guida.
Lamenta ancora il mancato accertamento sulla eventuale appartenenza del veicolo a persona
estranea che avrebbe consentito di non disporre la confisca del veicolo.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, come del resto sostenuto anche dal Procuratore generale presso questa
Corte.

Quanto al primo motivo di doglianza, è sufficiente osservare che l’imputato non poteva
comunque giovarsi della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando contestata
ed affermata la circostanza dell’avere egli provocato un incidente stradale; circostanza
ostativa per espressa indicazione di legge [cfr. tra le altre Sezione IV, 24 ottobre 2013,
Bondioli: in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, allorquando risulti contestata e ravvisata
la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale prevista dall’articolo 186,
comma 2 bis, del codice della strada, non è possibile procedere alla sostituzione della pena
detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9 bis dello stesso
articolo 186, anche allorquando l’aggravante, per effetto del giudizio di bilanciamento tra le
circostanze, non abbia inciso sul trattamento sanzionatorio. In tal senso, rileva la clausola di
riserva contenuta nel citato articolo 186, comma 9 bis (“al di fuori dei casi previsti dal comma
2 bis dello stesso articolo”), dalla quale si desume che l’effetto ostativo alla possibilità della
sostituzione si ricollega non già alla “applicazione” della circostanza aggravante, bensì alla
semplice “ricorrenza” della stessa, a prescindere cioè dal fatto che l’aggravante incida o no sul
trattamento sanzionatorio].

Proprio tale situazione conduce a ritenere fondato anche il secondo motivo di doglianza,
giacchè il disposto dell’articolo 186, comma 2 bis,

del codice della strada, relativo al

coinvolgimento dell’imputato in un incidente stradale, prevede la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida.

2.

Ciò che impone, con valenza assorbente, l’annullamento senza rinvio della sentenza di
patteggiamento, con restituzione degli atti al giudice per l’ulteriore corso, senza che qui si
debba e si possa peraltro interloquire sul terzo profilo di doglianza che evoca tematiche di
fatto [la proprietà del veicolo] non approfondibili in questa sede: è tematica che sarà
ovviamente rivalutata in sede di merito.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 11 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P. Q. M.

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