Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
°Zuzzè Vincenza n. a Villalba il 28.10.1939
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanisetta in data 6/11/2014 che riformava
parzialmente quella del Tribunale di Caltanisetta del 17/7/2013
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente , Avv. Davide Carlo Schillaci, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

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Data Udienza: 30/11/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 17/7/2013 il Tribunale di Caltanisetta, in esito a giudizio
abbreviato, dichiarava Zuzzè Vincenza colpevole, in concorso con il coniuge Bonfanti Loreto e
il figlio Bonfanti Paolo, dei delitti di usura ed estorsione in danno di Plumeri Rosario ,
condannandola alla pena di anni 5, mesi 9 , gg 10 di reclusione ed euro 2mila di multa. A
seguito di gravame, la Corte d’Appello di Caltanisetta con l’impugnata sentenza confermava la
penale responsabilità dell’imputata , riducendo la pena inflitta ad anni 4 di reclusione ed euro

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la Zuzzè a mezzo del
difensore , deducendo :
2.1 la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova e
omessa valutazione di una prova decisiva, a norma dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., in
relazione al delitto ex art. 629 cod. pen. per avere la Corte d’Appello omesso di dare esatto
conto delle risultanze probatorie, travisando la prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni
di Plumeri Rosario e Plumeri Giuseppe in ordine all’espressa rinunzia agli interessi effettuata
dal Bonfanti Loreto in occasione dell’incontro dell’agosto 2012 nonché la circostanza che le
minacce asseritamente profferite nei confronti della p.o. erano finalizzate al recupero della sola
sorte del prestito di euro 3500,00 erogato al Plumeri Rosario. Aggiunge il ricorrente che,
secondo le stesse dichiarazioni delle pp.00., le minacce si collocherebbero in epoca successiva
all’intervenuta rinunzia agli interessi senza che si rinvenga in atti prova certa di condotte
minacciose pregresse;
2.2. l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla conferma dell’operata confisca per
equivalente della somma di euro 63.100 di cui al decreto di sequestro del 17.12.2012.
Lamenta il ricorrente che la somma veniva vincolata e poi confiscata a norma degli artt. 644
comma 6 cod. pen e 12 sexies d.l. 306/92 mentre la Corte d’Appello, nel disattendere il
gravame sul punto, richiamava la disposizione dell’art. 240 cod. pen., ritenendo la somma
sequestrata quale profitto di immediata derivazione causale dai delitti di usura ed estorsione a
giudizio, così illegittimamente eludendo i rilievi circa l’insussistenza delle condizioni operative
della confisca allargata ed, in particolare, del requisito della sproporzione tra la somma
sequestrata e il reddito prodotto dalla ricorrente, alla luce delle dichiarazioni del teste Piazza
Giuseppe e, comunque, dell’assenza di corrispondenza tra la stessa e l’incremento
patrimoniale scaturito dalle condotte d’usura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Quanto al primo motivo rileva la Corte come lo stesso risulti manifestamente infondato.
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1200,00 di multa.

Invero, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile laddove il giudice di merito abbia
fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova
indiscutibilmente differente da quello reale e, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, è
denunziabile a) quanto ricorra l’ipotesi della c.d. ” contraddittorietà processuale” (Sez. 6, n.
8342 del 18/11/2010 , RG. in proc. Greco, Rv. 249583);b) quando si tratti di travisamento di
una prova decisiva (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 , Molinario, Rv. 250133); c) quando si
verta in ipotesi di travisamento della prova dichiarativa e questo abbia un oggetto definito e
non opinabile, tale da evidenziare in modo palese la difformità tra il senso intrinseco della

ravvisabile ove si faccia questione di errore nella valutazione del significato probatorio. (Sez. 5,
n. 9338 del 12/12/2012 , Maggio, Rv. 255087) .
Nella motivazione della sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non sono
rilevabili situazioni siffatte e la stessa articolazione della censura dimostra come non si tenda
alla verifica di eventuali difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della
prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ma a sollecitare una
diversa ricostruzione del fatto. Invero, la Corte d’Appello ha chiaramente evidenziato come la
rinunzia agli interessi dell’ultimo prestito fosse un mero escannotage volto a rabbonire
temporaneamente la vittima e simile considerazione, attesa anche la collocazione temporale
del colloquio richiamato dalla difesa alla data del 10/11/2012, allorchè era da alcuni mesi in
corso l’attività investigativa sui fatti a giudizio, non appare palesemente illogica né risulta
contraddetta da emergenze processuali di segno contrario alla luce del complesso probatorio
acquisito.
4. Fondato s’appalesa il gravame di cui al secondo motivo. Invero, il Tribunale ha disposto la
confisca della somma di euro 63.100 argomentando circa il fatto che la stessa costituiva ” il
risultato” delle condotte di usura ed estorsione ascritte alla ricorrente, richiamando le
disposizioni di cui agli art. 644 cod.pen. e 12 sexies D.L. 306/92. La Corte d’Appello, investita
della richiesta di revoca della confisca o comunque di riduzione della stessa al reale
incremento netto patrimoniale derivante dall’attività usuraia, rigettava la doglianza, ritenendo
che la misura ablativa fosse stata disposta non ai sensi delle norme sopra richiamate bensì
dell’art. 240 cod.pen in forza del rapporto di pertinenzialità esistente tra la somma appresa e le
condotte giudicate, e argomentando circa la riconducibilità dell’importo sequestrato in una
nozione di profitto confiscabile estesa a qualsivoglia utilità anche mediata e indiretta
proveniente dal reato. La Corte territoriale, pur riconoscendo che la somma appresa era
superiore rispetto all’accrescimento patrimoniale conseguito dall’imputata, rilevava che il
rapporto usurario intrattenuto dalla ricorrente e dal coniuge con il Plumeri si era snodato per
diversi anni, generando vantaggi economici reinvestiti nel medesimo rapporto e in ulteriori e

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dichiarazione assunta e il significato che il giudice ne abbia tratto mentre il vizio non è

diversi dello stesso genere in guisa da giustificare l’integrale ablazione della somma in
sequestro.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata appare erronea nell’ operata riqualificazione e
nelle sottese motivazioni , scarsamente perspicue e logicamente distoniche, giacchè disconosce
le differenze sistemiche degli istituti della confisca disciplinati dagli art. 240 cod.pen., 644
comma 6 cod. pen. e 12 sexies D.I. 306/92 , e in particolare dei distinti presupposti operativi
e delle correlate finalità.

della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie non si verte in ipotesi di confisca per
equivalente , la quale postula che i proventi dell’attività illecita non siano rinvenuti nella sfera
giuridico-patrimoniale dell’indagato (Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011 , Lampugnani, Rv.
251205). Infatti, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia
costituito da denaro, la confisca di somme di danaro nella disponibilità del soggetto agente
deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del
bene, non necessita della prova del nesso di derivazione tra la somma materialmente oggetto
della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 , Lucci, Rv. 264437). Nel caso a
giudizio il danaro vincolato è stato rinvenuto nell’abitazione della ricorrente, nella sua diretta e
personale disponibilità.
Inoltre, pacificamente , la confisca prevista dall’art. 644, u. c., cod. pen., come modificato
dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, costituisce un’ipotesi speciale di confisca
obbligatoria che estende la propria operatività oltre che al prezzo del reato anche al profitto,
ferma restando la comune latitudine della relativa nozione (Sez. 2, n. 18157 del 05/04/2002 ,
Stangolini, Rv. 221619) mentre la confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992
n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e presupposti diversi da quella
ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato
bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra
un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o
applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato sicchè la stessa non
può prescindere dall’indagine circa la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle
attività economiche del soggetto e la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni
stessi ( Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015 Rv. 263931 ).
La sentenza impugnata nel

riqualificare il titolo ablativo ha sostanzialmente eluso la

disposizione speciale in materia di usura

e i connessi presupposti d’operatività , con

motivazione palesemente illogica e intimamente contraddittoria nel perplesso richiamo al
vincolo

di pertinenzialità, omettendo qualsivoglia motivazione in

allargata.Per tal via, peraltro,

tema

di confisca

risultano di fatto compromesse le prerogative difensive,
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In punto di fatto devesi da subito evidenziare che, alla stregua del prevalente insegnamento

attestate nella confutazione di presupposti giuridici e fattuali variati in assenza di
contraddittorio (Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998).
5. Per le anzidette ragioni l’impugnata sentenza

deve essere annullata con esclusivo

riferimento al punto inerente la confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio a
diversa Sezione della Corte d’Appello di Caltanisetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Dichiara il ricorso
inammissibile nel resto nonchè irrevocabile l’affermazione di responsabilità della ricorrente .
Così deciso il 30/11/2016

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio ad altra

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