Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIATORE ALEKSANDR NIKOLAEVIC N. IL 13/01/1984
avverso la sentenza n. 5118/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F
che ha concluso per ZA.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

t hco

Data Udienza: 19/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6.02.2014 la Corte d’appello di Genova, in parziale
riforma della sentenza pronunciata il 22.06.2012 dal Tribunale di Savona,
sezione distaccata di Albenga, appellata dall’imputato, ha riconosciuto a
Cacciatore Aleksandr Nikolaevic l’attenuante di cui all’art. 4 comma 3 legge n.
110 del 1975, rideterminando in C 200 di ammenda la pena inflitta per il reato di
porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un’accetta, costituente
strumento da taglio utilizzabile per l’offesa alla persona, commesso il

Come si evince dalle conformi motivazioni delle sentenze di merito, l’imputato si
era recato presso i carabinieri della stazione di Ceriale, esibendo un’accetta
estratta dal proprio zaino che allegava di portare con sé per difendersi da una
persona che lo aveva accusato ingiustamente di un furto, dalla quale si sentiva
minacciato e nei cui confronti era intenzionato a sporgere denuncia; i militari
procedevano nell’occasione al sequestro dell’accetta, dal cui possesso è scaturita
l’accusa del reato oggetto del presente giudizio.
2. Ricorre per cassazione Cacciatore Aleksandr Nikolaevic, a mezzo del difensore,
deducendo travisamento del fatto, violazione dì legge e vizio di motivazione, in
relazione alla sussistenza della condotta ascritta e alla offensività della stessa,
lamentando di essersi limitato a manifestare l’intenzione futura di girare armato,
avendo acquistato l’accetta il 31.07.2010 e avendola portata fuori dalla propria
abitazione per la prima volta in occasione dell’accesso in caserma, come
dimostrato dal fatto che lo strumento aveva ancora il cartellino del prezzo e la
protezione di gomma sulla lama, così da risultare inoffensivo e inidoneo all’uso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione e deve essere rigettato.
2. Il vizio di travisamento del fatto non è deducibile come autonomo motivo di
ricorso per cassazione, in quanto al giudice di legittimità è preclusa la possibilità
di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze probatorie a quella
compiuta dai giudici di merito nei precedenti gradi del giudizio: in sede di
legittimità è consentito dedurre, ex art. 606 comma 1 lettera e) cod.proc.pen, il
diverso vizio di travisamento della prova, che ricorre nei casi in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, posto che in
quest’ultimo caso non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova che sono
stati valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma soltanto di verificare
se questi esistano (Sez. 4 n. 4675 del 17/05/2006, Rv. 235656).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha prospettato alcun travisamento della prova,
nel senso sopra indicato, ma si è limitato a sollecitare un diverso apprezzamento (
1

15.08.2010, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado.

della condotta e delle intenzioni dell’imputato, quali risultanti dall’istruttoria
dibattimentale, rispetto a quello operato in modo conforme dalle sentenze di
primo e di secondo grado, che si risolve in un’inammissibile censura di merito
che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
3. Anche le residue censure sono prive di fondamento.
La sentenza impugnata ha ritenuto integrata la contravvenzione ascritta
all’imputato sulla scorta di argomentazioni adeguate, logicamente coerenti e
giuridicamente corrette, basate su un apprezzamento puntuale della condotta

finalità (dallo stesso imputato spontaneamente esternate ai carabinieri),
consistite nell’aver portato fuori dalla propria abitazione uno strumento da taglio
obiettivamente utilizzabile per l’offesa alla persona, come l’accetta sequestrata,
dichiaratamente acquistata e portata con sé per uno scopo del tutto ingiustificato
come quello di difendersi dal pericolo – generico e solo paventato – di
un’aggressione altrui: lo stesso fatto di essersi recato in caserma con l’accetta al
seguito costituisce prova della condotta sanzionata dall’art. 4 legge n. 110 del
1975, a prescindere dalla risalenza dell’acquisto dello strumento, essendo
l’intenzione manifestata nell’occasione dall’imputato – emergente dalla
ricostruzione operata dai giudici di merito – non già quella di consegnare l’accetta
ai militari, ma di dimostrare agli stessi di essere deciso a difendersi da solo nel
caso non fossero intervenuti a eliminare la situazione di pericolo dalla quale egli
si sentiva minacciato.
Anche la pretesa inoffensività della condotta è stata correttamente esclusa, con
motivazione incensurabile, dai giudici di merito, non essendo la mera presenza
sulla lama dell’attrezzo della gomma di protezione, agevolmente asportabile dal
ricorrente con una semplice manovra manuale, idonea a impedirne l’immediata
utilizzabilità come corpo contundente e strumento da taglio, così da escludere in
radice l’ipotesi del reato impossibile di cui all’art. 49 comma secondo cod. pen..
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/11/2014

materiale pacificamente posta in essere dal Cacciatore, nonché delle relative

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