Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10995 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10995 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
COLOMBO EUGENIO N. IL 12/01/1940
avverso l’ordinanza n. 4668/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal ConsigliereRptt. PAT1AIZIA / PICT4LI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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I

Uditi difensor Avv.; //

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica di Milano ricorre, ritenendolo abnorme, avverso
l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Giudice del dibattimento, nell’ambito del
procedimento a carico di COLOMBO Eugenio per il reato di cui all’art. 590 c.p., ha
dichiarato la nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.e del conseguente
decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia, nominato dopo

Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento impugnato ha comportato una indebita
regressione del procedimento, essendosi esplicitato un potere legittimo, qual è quello di
accertamento di una nullità, al di là dei casi consentiti, atteso che l’art. 415 bis c.p.p non
prevede alcuna rinotifica dell’avviso al difensore di fiducia successivamente nominato una
volta instaurato il contraddittorio con la notifica al difensore di ufficio.

Il Procuratore generale presso questa Corte, ha escluso l’abnormità del provvedimento
impugnato sotto il profilo dell’abnormità strutturale o funzionale: ciò alla luce della
giurisprudenza consolidata di questa Corte ( Sezioni unite, 26 marzo 2009, n. 25957,
Toni, Sezione II, 26 febbraio 2013, n. 11938, PM in proc. Nannei ) secondo la quale
l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità a
proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico
ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile rilevabile nel corso
futuro del procedimento o del processo.

Solo in questo caso, infatti, ha osservato il Procuratore generale, il pubblico ministero
può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi del provvedimento giudiziario
minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi è tenuto ad osservare i
provvedimenti del giudice.

Considerato in diritto

E’ pacifico che l’ avviso ex art. 415 bis c.p.p. è stato redatto il 27.4.2011 e notificato al
difensore d’ufficio il 29.4.2011 ed il 22.3.2012 all’indagato, il quale aveva nominato il
difensore di fiducia il 18.5.2011.

La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. è
stata, pertanto, correttamente eseguita, contrariamente all’assunto del giudice del
merito, non sussistendo un obbligo di rinnovazione delle notifiche in caso di successione
di difensori o di nomina di un difensore di fiducia.
2

l’avvenuta notifica al difensore di ufficio.

Ciò premesso, gli argomenti del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del
ricorso, meritano integrale condivisione.

Come è noto, la nozione di provvedimento “abnorme”, come tale censurabile con il
ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione
giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali
della tipicità e tassatività dei casi di nullità (articolo 177 c.p.p.) e dei mezzi di

giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando,

assolutamente

imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la “struttura” o la
“funzione”.
Sotto il primo profilo, dovendosi considerare abnorme il provvedimento del giudice che,
per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale (cosiddetta “abnormità strutturale”); sotto il secondo profilo, dovendosi
considerare tale il provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi
irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo, ovvero
un’inammissibile regressione ad una fase ormai esaurita (cosiddetta “abnormità
funzionale”).
In entrambi i casi, si sostiene, la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare
attraverso la denuncia dell’abnormità davanti al giudice di legittimità: in particolare,
poichè proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e
predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi
dell’art. 111 della Costituzione, mediante il ricorso immediato per cassazione per
violazione di legge. (cfr., ex pluribus, Sezioni unite, 9 luglio 1997, Quarantelli; Sezioni
unite, 10 dicembre 1997, Di Battista; Sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnani; più di
recente, Sezione V, 18 aprile 2001, Proc. gen. in proc. Di Clemente; Sezione IV, 13
giugno 2001, Proc. gen. in proc. Sharp ed altro; Sezione III, 9 aprile 2002, Mondadori;
Sezione III, 24 aprile 2002, Proc. Rep. Trib. Palmi in proc. Oliva; Sezione VI, 10 aprile
2003, Guerrato ed altro; Sezione III, 7 novembre 2003, Proc. Rep. Trib. Nola in proc.
Altieri).

In questa prospettiva ermeneutica, nel caso in esame, il provvedimento non è abnorme come esattamente osservato dal procuratore generale- perché , pur avendo il giudice
errato nella valutazione- ha tuttavia imposto al pubblico ministero il compimento di un
atto che non si caratterizzerebbe come nullo, consentendo al procedimento di riprendere
il suo corso.

3

impugnazione (articolo 568, comma 1, c.p.p.), consente di rimuovere quel provvedimento

PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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