Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10994 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10994 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESIANI DEMETRIO N. IL 12/02/1964 parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 4148/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/seOte le conclusioni del PG Dott. mobEij ci„,,c,to
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Data Udienza: 20/02/2014

RITENUTO IN FATTO

Mesiani Demetrio, in qualità di persona offesa dal reato, aveva proposto opposizione alla
richiesta di archiviazione avanzata dal PM con riferimento al reato di cui all’art. 590 c.p. in
danno di Frosinone Maria, reato per il quale erano stati indagati i sanitari che avevano avuto in
cura la predetta, poi deceduta. Il Tribunale di Reggio Calabria, giudice per le indagini
preliminari, disponeva l’archiviazione de plano rilevando che, sulla base delle risultanze
dell’accertamento tecnico esperito, era stato accertato che non sussisteva alcun nesso causale

caso specifico, e la malattia che aveva condotto al decesso la Frosinone. Rilevava, pertanto,
che le investigazioni suppletive indicate dalla persona offesa (consistenti nell’identificazione del
sanitario del 118 che prestò le prime cure, nella verifica delle chiamate al medico specialista
otorino, nell’escussione della parte offesa e dei congiunti in merito alla vicenda denunciata)
non avevano incidenza, quanto a potenzialità dimostrativa, sulle già acquisite risultanze
investigative.
Il Mesiani propone ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo violazione del
principio del contraddittorio e carenza di motivazione per la mancata fissazione dell’udienza
camerale conseguente all’opposizione. Rileva che il ricorrente aveva specificamente indicato
quali dovessero essere le investigazioni da compiere, adempiendo all’unico onere imposto a
suo carico dalla legge. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto limitare il suo giudizio ai soli profili
di pertinenza e di specificità, senza anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o
all’esito delle indagini suppletive. Evidenzia che con il riferimento alla “potenzialità
dimostrativa” il giudice aveva espresso un concetto non sorretto da effettiva motivazione
riguardo ai temi d’indagine indicati.

Considerato in diritto
Va premesso che, a mente dell’art. 409, 5 0 c.p.p. “l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p.”, e cioè per vizi attinenti
alla corretta instaurazione del procedimento camerale finalizzato al vaglio dell’opposizione e al
corretto svolgimento dell’udienza a ciò predisposta (con riferimento alla fissazione, per il
combinato disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3 e dell’art. 409 c.p.p., comma 2, di udienza in
camera di consiglio con avviso a p.m., indagato e persona offesa e all’applicazione delle regole
indicate nell’art. 127 c.p.p.). Secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte il giudice
investito dell’opposizione della persona offesa può ritenerla inammissibile de plano sulla base
di una valutazione – oltre che sugli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità
dell’opposizione – sulla specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento
sia al tema che alla fonte di prova, sia al carattere suppletivo rispetto alle risultanze
dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, restando precluso il giudizio sulla

tra le attività diagnostiche e terapeutiche eseguite dai sanitari, reputate adeguate rispetto al

rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato delle
indagini richieste, che va affrontata in sede di udienza camerale (tra le tante, Sez. V, 22
settembre 2006, n. 34152, Mannelli; Sez. VI, 12 aprile 2012, n. 15138, M.C.). Una valutazione
diretta sulla capacità dimostrativa delle investigazioni suppletive e non sulla loro pertinenza e
specificità finisce, infatti, per costituire una inaccettabile forma di anticipazione della decisione
sul merito della regiudicanda, non consentita qualora adottata senza l’instaurazione del
contraddittorio tra le parti, nella camera di consiglio in cui la persona offesa possa esplicitare il

Nella specie sono stati rispettati i criteri suindicati, dal momento che la valutazione del GIP,
con motivazione adeguata che ha preso in considerazione fgli-tksiti-delle indagini espletate e
l’oggetto di quelle richieste, ha tenuto conto degli esiti delle risultanze investigative già
acquisite “supportate da un approfondito ed esaustivo accertamento tecnico fondato sul vaglio
dei completi dati emergenti dalla cartella clinica in sequestro”, formulando sostanzialmente un
giudizio di non pertinenza e superfluità rispetto alle ulteriori indagini proposte dalla persona
offesa.
Ne discende la correttezza della decisione assunta de plano dal giudice delle indagini
preliminari e l’inammissibilità del ricorsot&t, ~p-A_ 14c, NuatitriA4-12.La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/2/2014
Il Conigliere Est.

Il Presidente

significato probatorio delle investigazioni richieste (Sez. VI 10 luglio 2012, n. 35787).

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