Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10992 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10992 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
YERMAKOV VASYL N. IL 04/11/1986
avverso l’ordinanza n. 215/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/09/2012

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

YERMAKOV Vasyl ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha
rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, conseguente al suo
proscioglimento dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti con la formula
perché il fatto non costituisce reato.

solo erano stati rinvenuti 5 gr. di marijuana, 27 gr. di hashish, semi di marijuana, posti a
germogliare, 2 cilindretti di polvere bianca che in sede di interrogatorio l’istante dichiarò
di essere cocaina base libera, denominata crack, in quantità superiore ai limiti posti dalle
tabelle allegate all’art. 73, comma 1, bis dpr 309/90, ma tale condotta era compatibile
con la creazione di una piccola scorta, sicchè l’assoluzione era stata pronunciata
ritenendo destinata ad uso personale ogni sostanza stupefacente rinvenuta. Ciò premesso
riteneva sussistente il profilo della colpa grave, ostativa alla concessione dell’indennizzo,
sul rilievo che la detenzione di sostanze stupefacenti, non solo in quantità superiore alle
tabelle indicate, ma anche di diversa tipologia e divise in dosi, costituisce attività in sé
illecita ed obiettivamente idonea a trarre in inganno il giudice della cautela circla la
destinazione allo spaccio.

Con il ricorso si censura la illegittimità ed illogicità della decisione, sostenendo che il
giudice della riparazione non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza
della colpa grave dell’istante, senza tener conto della insussistenza di elementi
sintomatici della destinazione allo spaccio e del comportamento processuale dell’istante, il
quale aveva immediatamente chiarito le circostanze che avrebbero potuto determinare
una fuorviante rappresentazione della realtà,nonché dello stato di incensuratezza del
medesimo.

E’ stata ritualmente depositata memoria difensiva nell’interesse del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la quale si sottolinea la logicità e la congruità del
provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato, a fronte di una decisione che non presenta i prospettati vizi di
motivazione.

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Il giudice della riparazione evidenziava che nell’abitazione dove il ricorrente abitava da

E’ vero infatti che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per

ingiusta detenzione non può identificarsi nella mera condizione di tossicodipendente, ma
ben può essere ravvisata nella condotta del tossicodipendente che detenga sostanze
stupefacenti, allorché ricorrano elementi ulteriori i quali inducano ragionevolmente a
ritenere che la detenzione sia finalizzata allo spaccio (Sezione IV, 26 gennaio 2011,
Migliano; Sezione IV, 3 giugno 2008, Bologna).

Tali elementi ulteriori risultano logicamente evidenziati dall’ordinanza gravata, che, come

che ha contribuito a dare causa alla custodia cautelare, nella detenzione di sostanze
stupefacenti non solo in quantità superiore alle tabelle indicate, ma anche di diversa
tipologia e divise in dosi, obiettivamente idonea a trarre in inganno il giudice della cautela
circa la destinazione allo spaccio.

In tal senso è stato affermato in tema di riparazione per ingiusta detenzione e proprio con
riferimento alle ipotesi di acquisto o possesso di sostanze stupefacenti, che costituisce
comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, il
possesso in circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il
valore soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto
penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito amministrativo idonea
a provocare l’intervento della polizia giudiziaria (v. Sezione IV, 12 luglio 2012, Leka, rv.
255276).

L’ordinanza impugnata sfugge da censure in questa sede, perché fa corretta applicazione
dei principi di diritto operanti nella

subiecta materia

ed è assistita da congrua

motivazione.

La decisione, infatti, è in linea con il principio in forza del quale il giudice di merito,
chiamato a pronunciarsi sull’ingiusta detenzione, per valutare se chi l’ha patita vi abbia
dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo
autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento
alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza
o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una
motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al
riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi,
esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà
personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante

(e secondo un iter logico-

motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se
tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia
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evidenziato sopra nella esposizione in fatto, ha individuato la colpa grave dell’istante,

ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza
della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di
“causa ad effetto” (cfr., tra le tante, da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n.
51779, Nicosia).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, sostenute dal
Ministero resistente in questo giudizio.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del presente giudizio che
liquida in complessivi euro 1000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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