Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10991 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10991 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
•.

I

CASINI RAGGI VINCENZO N. IL 25/08/1964
avverso la sentenza n. 13101/2010 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consiglier Dott. LUISA EllAyel”
Aetketsentite le conclusioni del PG Do

Uditi difensor Avv.;

iL

Data Udienza: 23/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Firenze propone ricorso per la
cassazione della sentenza di non luogo a procedere emessa in data
12/4/2013 con la quale, per quanto qui rileva, è stato dichiarato non luogo a
procedere nei confronti di Corsi Alessandro e Casini Raggi Vincenzo in ordine
al reato di cui all’articolo 589 codice penale. Ai predetti, e ad altri medici del
reparto, nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio, era stato
contestato di avere ciascuno nella qualità di medico in servizio presso il
Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, cagionato, per
colpa, la morte di Panicale Anna che ricoverata il 31.12.2008, il 3 gennaio
2009 alle 12,45 decedeva per embolia polmonare del tronco principale e del
ramo sinistro dell’arteria polmonare in corso di broncopolmonite
ascesualizzante bilaterale. Secondo il capo di imputazione il dottor Casini
Raggi, in servizio dalle 9,51 alle 18, 56 del 2 gennaio e dalle 8, 33 alle 15, 04
del giorno successivo ometteva di valorizzare adeguatamente i sintomi
annotati in cartella clinica suggestivi di una tromboembolia polmonare,
sintomi costituiti tra l’altro da ansia, tosse, dispnea, cianosi periferica,
tachicardia, improvvisa desaturazione (fino al 70%), valori alti di D-dimero
(superiore a 1000), e quindi di effettuare le necessarie valutazioni cliniche,
non attivandosi adeguatamente per pervenire alla definizione della diagnosi
ed anzi omettendo qualsiasi intervento medico fino a quando, alle 12, 45 il
medesimo dottor Casini constatava il decesso della paziente. Il gip perveniva
al proscioglimento del Casini atteso che pur essendovi stati segnali che si
sarebbero dovuti prendere in considerazione e che avrebbero dovuto imporre
approfondimenti necessari a scandagliare ipotesi alternative a quella
inizialmente fatta, tuttavia, con specifico riguardo alla posizione di Casini
Raggi, nulla egli avrebbe potuto fare dal momento che pur essendo stato di
turno anche il giorno prima, non aveva mai visitato la Panicale, che era stata
seguita da altri colleghi; il suo intervento non era stato nemmeno sollecitato
dall’infermiera Sgrevi che la mattina del 3 gennaio aveva verificato che la
paziente non riusciva deglutire, presentava catarro e salivazione abbondante,
tanto che non le aveva somministrato la terapia orale; recatosi presso la
paziente intorno alle 12, 45 nulla aveva potuto fare se non constatarne la
morte. “Da ciò deriva che, per quel che è emerso sinora dalle indagini (e non
si evidenziano allo stato possibili diversi sviluppi dibattimentali) dalla lettura
della cartella clinica, dalle dichiarazioni rese dalle poche persone informate sui
fatti, emerge che non vi sono condotte attive o omissive rimproverateli al
Casini Raggi, motivo per cui deve e mettersi sentenza di non luogo a
procedere”.
Il ricorrente procuratore con un unico motivo deduce mancanza,
contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevando che mentre
sono condivisibili le ragioni per le quali è stato disposto il proscioglimento di
Corsi Alessandro, risulta invece contraddittoria e carente di logica la
motivazione con cui è stato prosciolto Casini Raggi Vincenzo. La contestazione
formulata nei confronti di quest’ultimo era di aver omesso qualsiasi intervento
terapeutico sulla paziente Anna Panicale benché egli fosse il sanitario in
servizio la mattina del 3 gennaio cui era attribuita la cura della predetta

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2. Nell’interesse del Casini Raggi Vincenzo è stata presentata una memoria con la
quale si richiama l’attenzione sulla circostanza che le doglianze del pubblico
ministero sono riferite soltanto nei confronti della posizione dell’imputato
3. Nell’interesse di Corsi Alessandro è stata presentata una memoria con la quale
si richiama l’attenzione sulla circostanza che le doglianze del pubblico
ministero sono riferite soltanto nei confronti della posizione dell’imputato
Casini Raggi laddove lo stesso pubblico ministero dichiara di condividere la
motivazione con la quale il giudice ha disposto il proscioglimento di Corsi
Alessandro.

4. Anche il pubblico ministero ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione con cui,
a richiesta della difesa di Corsi, ribadisce che l’impugnazione si riferisce alla
sola posizione di Casini Raggi.

3

paziente; gli si contestava proprio di non aver visitato la Panicale se non alle
ore 12,45 quando la stessa era già morta; la motivazione con cui il giudice ha
prosciolto Casini Raggi, rilevando appunto che lo stesso non aveva visitato la
paziente se non per constatarne il decesso, è contraddittoria rispetto ai rilievi
formulati dallo stesso giudice con cui riconosce la necessità che reparti, quale
quello di pronto soccorso in cui operava l’ imputato, abbiano una buona
organizzazione e cioè che il personale medico e paramedico curi la corretta ed
adeguata tenuta delle cartelle cliniche e che si attui un altrettanto scrupoloso
passaggio delle consegne al cambio di turno, di modo che i medici che si
alternano e che sono portatori di un’identica posizione di garanzia nei
confronti del paziente possano avere a loro disposizione tutte le informazioni
necessarie per valutare le condizioni del malato e per adottare le decisioni più
opportune e tempestive; ribadendo la importanza che la cartella clinica sia
regolarmente e puntualmente aggiornata per rendere possibile
l’interscambiabilità delle informazioni. Rileva il pubblico ministero che Casini
Raggi era il sanitario che aveva a disposizione la totalità delle informazioni
riportate nella cartella clinica relativa alla paziente Anna Panicale e dunque
egli poteva e doveva intraprendere con la massima urgenza gli interventi
terapeutici idonei per salvare la vita della paziente, se del caso facendola
trasferire in un reparto ad alta intensità di cura. La motivazione è carente
perché il giudice omette completamente di considerare che dagli atti del
fascicolo del PM emerge che il medico che aveva in cura la paziente dalle 8,30
e fino al decesso era proprio Casini Raggi Vincenzo e che dalla stessa cartella
clinica risultava che alle 9,00 il personale infermieristico dava atto di avere
avvisato il medico di guardia dell’intolleranza della paziente alla “bipap” e alle
10, 58 sempre il personale infermieristico annotava che la paziente “non
riesce a deglutire la colazione, presenza di catarro e salivazione abbondante,
rantoli, broncoaspirata, abbondanti secrezioni dense, al momento non si
somministra terapia orale”; ciò nonostante Casini, che era entrato in servizio
alle 8,30, non si era recato a visitare la paziente che era stata visitata
l’ultima volta nella notte, alle 4,18, prima delle ore 12,45 quando non si è

1.11 ricorso merita accoglimento.
Occorre ricordare dal punto di vista sistematico che sia in giurisprudenza che
in dottrina si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi
natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la
individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e
strutturare tale momento processuale quale oggi si presenta, all’esito
dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo; scopo dell’udienza
preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la
colpevolezza o l’innocenza dell’imputato; di tal che, il giudice dell’udienza
preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti
dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire
non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o
da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito.
Nella specie la sentenza impugnata non rispetta tale ultimo requisito. Infatti
la responsabilità del dott. Casini Raggi è stata esclusa sulla base del fatto che
il medesimo non aveva mai visitato la paziente prima delle ore 12,45, non
essendo stato espressamente sollecitato il suo intervento nei confronti della
medesima; la stessa sentenza ammette però che vi erano stati segnali che
potevano o dovevano far dubitare della gravità delle condizioni della paziente
e della correttezza della diagnosi, imponendosi dunque la celebrazione del
dibattimento nei confronti degli altri medici per l’approfondimento della
situazione; la sentenza da altresì atto della problematica attinente la
organizzazione del lavoro in una struttura complessa quale è il pronto
soccorso, dove i rispettivi obblighi di garanzia dei singoli medici derivano
anche dal rispetto delle regole di collaborazione tra medici e personale
infiernneristico esistenti, oltre che dall’attività dai singoli direttamente
compiuta, richiamando anche la necessità di una corretta tenuta delle cartelle
cliniche
In tal situazione non appare logicamente motivata la sentenza impugnata che
ritiene di escludere la responsabilità del dottor Casini Raggi senza tenere
conto che egli, almeno la mattina del 3 gennaio, quando si verificò il decesso,
era il medico del pronto soccorso che aveva in cura la paziente, già da lui
peraltro visitata il giorno precedente, e non spiega perché non assuma
rilevanza la circostanza che il medesimo non si fece carico in alcun modo della
medesima quanto meno prendendo visione della cartella clinica, risultando il
primo contatto solo alle ore 12,45 quando non potè far altro che constatarne
il decesso.
2. Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti
del dott. Casini Raggi Vincenzo con rinvio per l’ulteriore corso al Tribunale di
Firenze.
3. Quanto alla posizione di Corsi Alessandro, non essendo stata proposta nei
suoi confronti alcuna impugnazione, deve procedersi alla correzione del ruolo
di udienza e del registro generale dove si fa menzione di Corsi Alessandro con
la cancellazione di detto nominativo.

(1

CONSIDERATO IN DIRITTO

p.t.m.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Casini Raggi Vincenzo con
rinvio al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Dispone correggersi il ruolo di udienza e il registro generale dove si fa
menzione di Corsi Alessandro, non essendo stata proposta nei suoi confronti
alcuna impugnazione, con la conseguente cancellazione di detto nominativo.
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.

Così deciso il 23.1.2014.

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