Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10989 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10989 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STIFANELLI MARTA N. IL 20/02/1983
avverso il decreto n. 1578/2007 GIUDICE DI PACE di LECCE, del
07/04/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/~e le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 23/01/2014

29545/2013

1.Con decreto di archiviazione emesso in data 7 aprile 2008 il giudice di
pace di Lecce disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Stifanelli
Maria in relazione al reato di cui all’art. 590 cod.pen. per intervenuta
remissione di querela e condannava il querelato al pagamento delle spese
processuali.
Con decreto del giudice di pace in data 9 novembre 2012 veniva
dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione dalla Stifanelli proposto a
seguito della notifica alla medesima della cartella esattoriale per il recupero
delle spese di giustizia di cui al predetto decreto di archiviazione (euro 2215,19
corrispondenti a euro 1515,41 di liquidazione del compenso al consulente del
pm, euro 403,96 ed euro 296,14 per recupero e custodia dei mezzi coinvolti
nell’incidente); il giudice di pace riteneva inammissibile la richiesta di
incidente di esecuzione sostenendo che la richiesta formulata costituiva una
impugnazione del decreto di archiviazione, non consentita e quindi
inammissibile.
2. Ricorre per Cassazione la predetta Stifanelli. Osserva che il decreto di
archiviazione è illegittimo, in quanto la querela era stata presentata da
persona non legittimata (madre della persona offesa maggiorenne, in assenza
di procura speciale), con la conseguenza che la declaratoria di estinzione
avrebbe dovuto essere adottata con la formula “per mancanza della
condizione di procedibilità della querela”, senza porre a carico della querelata
le spese del procedimento. Deduce la incostituzionalità dell’art. 409
cod.proc.pen. laddove la norma non prevede la necessità di notificare in ogni
caso il provvedimento di archiviazione alla persona offesa. Quanto al decreto di
inammissibilità della richiesta di incidente di esecuzione rileva che il giudice di
pace avrebbe dovuto fissare la camera di consiglio e dichiarare la violazione da
parte del primo provvedimento degli artt. 129 e 469 cod.proc.pen.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento
senza rinvio di entrambi i decreti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
L’impugnazione proposta nell’interesse della Stifanelli nei confronti del decreto
in data 29.11.2012 del giudice di pace di Lecce ha riguardato anche il
provvedimento di archiviazione che era stato pronunciato il 7 aprile 2008; la
predetta impugnazione era fondata.
Il provvedimento di archiviazione, nella parte in cui statuisce sulle spese
processuali era infatti atto abnorme perché statuiva in una materia non
consentita. Deve in proposito ricordarsi che la Corte Costituzionale con
sentenza n.134 del 1993, ribadita con la ordinanza n. 59 del 2001, ha
affermato che “nessuna disposizione del codice di procedura penale attribuisce

RITENUTO IN FATTO

2.In tale situazione deve essere annullato senza rinvio sia il provvedimento
impugnato che il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace di Lecce
il 7 aprile 2005, quest’ultimo limitatamente alla condanna della Stifanelli al
pagamento delle spese processuali, condanna questa che, per le ragioni di cui
sopra, deve essere eliminata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di archiviazione
emesso dal giudice di pace di Lecce il 7 aprile 2006 limitatamente alla
condanna della Stifanelli al pagamento delle spese processuali, che elimina.
Così deciso il 23.1.2014.

al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo
si concluda con l’archiviazione; si tratta di una consapevole scelta legislativa
intesa a marcare la differenza tra l’archiviazione e le sentenze di non luogo a
procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna alle spese del
procedimento solo a seguito dell’esercizio dell’azione penale (artt. 427 e 542
cod.
proc.
pen.);
la non configurabilità di una condanna al rimborso delle spese nel
provvedimento di archiviazione (cfr. la sentenza n. 134 del 1993), trova la sua
ragion d’essere proprio nella circostanza che un’azione penale non è stata
intrapresa e che, pertanto, nessun accertamento può essere compiuto se non
quello che investe i motivi per quali l’archiviazione è disposta; ciò è vero sia
nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 409),
sulle quali si è soffermata questa Corte nel precedente appena citato, sia in
quelle previste dall’art. 411, e cioè nei casi in cui manca una condizione di
procedibilita, ovvero, come nella specie, il reato è estinto, o ancora il fatto non
è previsto dalla legge come reato: fattispecie, queste, che hanno tutte in
comune, sul piano processuale, il mancato promovimento dell’azione penale da
parte del pubblico ministero”.

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