Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10986 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10986 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EURO PIEMME SRL
DI SABATINO CANDELORO N. IL 02/02/1966
avverso l’ordinanza n. 30/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
late/sentite le conclusioni del PG Dott. ipitbk i Lty.
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Data Udienza: 09/01/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di EURO PIEMME s.r.l. e Di Sabatino
Candeloro avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, Sezione riesame, in sede di
rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, terza
Sezione penale, del 12.3.2013, con la quale è stato rigettato l’appello proposto ex art.
322 bis c.p.p. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di L’Aquila del
5.9.2012 a carico di Di Sabatino Candeloro ed altri.
Tale provvedimento concerneva un’istanza del 25.7.2012 della EURO PIEMME s.r.l. di

della parte di area liberanda al fine di svolgere al meglio la propria attività lavorativa.
Infatti il G.i.p. aveva a suo tempo convalidato il sequestro preventivo disposto in via
d’urgenza dai carabinieri per la tutela dell’ambiente N.O.E. di Pescara di alcune
porzioni di aree di proprietà della s.r.l. Euro Piemme, ove sarebbero stati rinvenuti, in
buona sostanza, distinti cumuli di differente materiale solido; dell’impianto della s.r.l.
Euro Piemme; di un autocarro di proprietà della ditta Nuccitelli Giacomo e & Andrea
s.n.c.; di un documento di trasporto.
Successivamente, a seguito di dissequestri, era rimasta sotto il vincolo cautelare solo
la parte del terreno di proprietà della EURO PIEMME interessata al materiale derivante
dal dragaggio del porto.
L’istanza era stata rigettata con una prima ordinanza del Tribunale di L’Aquila, che la
terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza sopra richiamata,
annullava con rinvio, ravvisando la macroscopica lacuna motivazionale ovvero dei
requisiti minimi per

“rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice,

risolvendosi nella mera utilizzazione di frasi di stile del tutto scollegate dall’oggetto
della decisione”.
Con il ricorso in esame si denuncia la violazione degli artt. 321, 322 bis e 627 c.p.p.,
nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione della nuova ordinanza reiettiva,
evidenziando come il Tribunale ancora una volta non avesse valutato le circostanze
alla base dell’istanza che svincolano l’autorizzazione allo spostamento dalla
sussistenza delle esigenze cautelari e che denotavano una palese insussistenza del
pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato e come il Tribunale non si fosse
uniformato alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, è palese come la motivazione offerta dal Tribunale nel provvedimento
impugnato, sia ben lontana da quella necessità di “rendere comprensibile l’iter logico
seguito dal giudice con l’utilizzazioni di frasi di stile del tutto scollegate dall’oggetto
della decisione”della quale si doleva la sentenza di annullamento di questa Corte.

2

essere autorizzata a spostare leggermente il materiale con conseguente dissequestro

Infatti, il Giudice del rinvio ha ritenuto che nell’ordinanza annullata fosse stato
ravvisato da questa Corte di Cassazione “un eccesso di sintesi”, laddove era stata
espressamente rilevata la “macroscopica lacuna motivazionale” e, quindi, l’assenza
totale di motivazione che costituisce una violazione di legge.
Ma a siffatta totale carenza motivazionale, in palese violazione dell’art. 627, 3°
comma, c.p.p., non risulta abbia adeguatamente sopperito l’ordinanza impugnata che
non esplicita chiaramente e in termini riferibili ad una valutazione promanante
direttamente dal Tribunale stesso, le attuali ragioni della correttezza della decisione

discorso nell’ambito del giuridicamente rilevante”).
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9.1.2014

reiettiva del G.i.p. (“era probabilmente opportuna una premessa idonea a ricondurre il

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