Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10983 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10983 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 09/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALZONE VITTORIO N. IL 08/07/1977
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 23/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
,
Iute dA4.1-77,0

Uditi difensor

;

4Ar

Ritenuto in fatto

,

Ricorre per cassazione Falzone Vittorio avverso l’ordinanza in data 20.11.2012 della
Corte di Appello di Brescia che rigettava l’istanza di riparazione dell’ingiusta
detenzione subita tra il 21.11.2006 e il 24.10.2007, presentata dal medesimo con atto
del 26.11.2012 tramite l’Ufficio matricola della Casa circondariale “II C.R.” di Bollate
(MI).
Alla dichiarazione d’impugnazione, però, non seguiva la rituale presentazione di motivi
specifici.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
E’ stata depositata una memoria difensiva da parte dell’Avvocatura Generale dello
Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 591, comma 1 lett. c) e 581 comma 1
lett. c), c.p.p., essendo totalmente privo dei motivi d’impugnazione: questi, infatti,
devono essere indicati in modo specifico e nemmeno astrattamente enunciati o
peggio, riservati ad un momento successivo al di là dei termini perentoriamente
prescritti per la presentazione del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità. Segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di
questa fase procedimentale in favore del Ministero resistente nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi C 750,00.
Così deciso in Roma, il 9.1.2014

r

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