Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10981 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10981 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALANGA VINCENZO N. IL 09/04/1983
avverso la sentenza n. 10524/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
‘ FI*1195-t ce5lette/m*41e le conclusioni del PG Dott.
2,ge lt i-e.. t•it •
„«. LG&I-e44`ó , f rh-

a

Uditi difensor Av

044

l

Data Udienza: 09/01/2014

Ritenuto in fatto
Falanga Vincenzo, residente in Torre del Greco III Traversa Teatro n. 9, con atto
tramite l’Ufficio Matricola della Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli del 29.9.2012,
avanza istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare la
sentenza in data 27.4.2012 della Corte di Appello di Napoli con la quale è stata
definita la sua posizione in quanto imputato del reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR
309/1990.
Deduce la violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p. in relazione alla notifica del decreto

dell’art. 161 c.p.p. che opera solo in caso di espressa elezione di domicilio
dell’imputato (laddove, in mancanza, si deve far luogo alla notifica nelle forme di cui
all’art. 157 c.p.p. in prima istanza e dall’art. 159 c.p.p. in caso di relata negativa).
Mentre la Corte, una volta ricevuta la prima relata di notifica negativa “perché
sconosciuto al civico”, aveva utilizzato erroneamente l’istituto di cui all’art. 161 c.p.p.
senza considerare che nel fascicolo di I e II grado era assente la dichiarazione di
domicilio. Così anche l’estratto contumaciale della sentenza era stata notificata ai
sensi dell’art. 161 c.p.p.
Peraltro, la prima relata di notifica negativa effettuata dall’Ufficiale giudiziario recava il
numero civico errato “III trav. Teatro n. 3” in luogo del corretto “n. 9” riportato sugli
atti del giudizio di primo grado.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il
rigetto dell’istanza.
Considerato in diritto
L’istanza/ricorso è infondata e va respinta.
Giova premettere che la competenza a decidere sull’istanza è di questa Corte atteso il
disposto dell’art. 175, comma 4° ultima parte c.p.p.
E’ vero che, come rilevato dal Procuratore generale in sede, risulta che nel fascicolo di
primo grado (fl. 21) l’istante, con comunicazione all’A.G. procedente, ha dichiarato il
proprio domicilio in Torre del Greco II Traversa Teatro n. 9 e colà, anche se al civico
n. 3, è stata tentata la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello,
ma con lo stesso atto ha anche nominato l’Avv. Barbara Gatti di Torre del Greco quale
suo difensore di fiducia.
La disposizione di cui all’articolo 161, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la
consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l’impossibilità della notificazione

all’imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente,
l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di
domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel

luogo (Cass. pen. Sez. III, n. 10227 del 24.1.2013 Rv. 254422).
2

di citazione a giudizio in appello per l’udienza del 27.4.2012, avvenuta ai sensi

Ad ogni modo, questa Corte, con riguardo allo specifico caso qui esaminato, ha
affermato che “In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. come
novellato dalla L. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del
tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato
personalmente. Tale equiparazione vale anche per il periodo anteriore alla novella
legislativa, poiché anche prima della modifica sussisteva l’obbligo per il difensore di
fiducia di fare pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, specie

2432, Rv. 239207).
Infatti, poiché già in precedenza era prevista la notificazione obbligatoria presso il
difensore di fiducia nel caso in cui l’imputato avesse eletto domicilio presso lo stesso
(Cass. pen. S.U. 27.9.2005, n. 36634, Niane, Rv. 231809), l’allargamento delle
ipotesi di notifica presso il difensore di fiducia anche indipendentemente dalla elezione
di domicilio (Cass. pen., Sez. I, 11.10.2005, n. 41649, Mandrini, Rv. 232409) assume
il significato di attribuire al difensore stesso un preciso onere, già esistente in base
alla normativa pregressa e agli obblighi di deontologia professionale, di portare
effettivamente a conoscenza dell’assistito tutti gli atti processuali che lo riguardano,
anche se non domiciliatario del suo assistito, salva la possibilità di rivolgersi al giudice
per comunicare che non intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non
può più assolvere tale compito.
Costituisce preciso onere dell’imputato coltivare i rapporti con il proprio difensore di
fiducia, onde mantenersi al corrente degli sviluppi del procedimento (Cass. pen., Sez.
I, 6.4.2006, Latovic; Sez. I, 7.2.2006, n. 8232, Zine, Rv. 233417; in senso conforme,
Sez. I, 16.5.2006, n. 19127, Gdoura, Rv. 233920).
Tutto ciò comporta che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto
equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato
personalmente (Cass. pen. Sez. I, 6.4.2006, Latovic; Sez. I, 12.7.2006, n. 32678,
Somogyi, Rv. 235036; Sez. VI, 9.3.2006, Casilli; Cass. Sez. I, 7.2.2006, n. 8232,
Zine Ei; Cass., Sez. I, 25.5.2006, Filipi; Sez. I, 16.5.2006, Gdoura; Sez. VI,
9.5.2006, Kera).
La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente
giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra
l’avvocato difensore nominato di fiducia dall’imputato e l’imputato stesso, il quale,
proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno
specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza
di tale procedimento. È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche
successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra
l’imputato e il difensore di fiducia continua a consentire al primo di mantenersi
3

nel caso di elezione di domicilio presso il suo studio” (Cass. pen. Sez. I, 12.12.2007 n.

informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte
difensive ritenute più idonee (Cass., Sez. I, 16.5. 2006, n. 19127, Gdoura, cit. ed
altre), ferma restando, comunque, la possibilità di vincere tale presunzione attraverso
un’idonea prova in contrario, nel caso in esame non sussistente.
Con la novella legislativa entrata in vigore il 24 aprile 2005 il legislatore ha, quindi,
indubbiamente, scelto, tra l’altro, di privilegiare il ruolo del difensore di fiducia,
accentuandone ulteriormente la valenza (rispetto alla difesa d’ufficio) e riconoscendo
al relativo rapporto professionale (“fiduciario” nel senso più rigoroso del termine) un

esigenza di conoscenza effettiva (Cass. pen., Sez. I, 6.4.2006, Latovic, cit.; Sez. I,
25.5.2006, Filipi cit. ed altre).
Sotto tutti questi profili, dunque, l’istanza di restituzione nel termine è infondata, in
quanto l’imputato ha avuto regolare conoscenza del procedimento ed ha tenuto un
comportamento univocamente indicativo della sua volontà di rinunziare a comparire,
non assolvendo all’onere di mantenere i rapporti con il difensore di fiducia il quale non
risulta avere in alcun modo omesso il rispetto dei suoi doveri professionali e
deontologici.
Al rigetto dell’istanza/ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna
dell’istante/ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9.1.2014

inedito rilievo specifico e concreto sotto il profilo del soddisfacimento reale di tale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA