Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1098 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1098 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VASILEV METODI ALIAS N. IL 20/11/1971
avverso la sentenza n. 2412/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Vasilev Metodi (alias, Nestorovic Dragan) ricorre avverso la sentenza 25.5.12, emessa dal
Tribunale di Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati
ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p. ed esclusa la contestata recidiva, concesse attenuanti
generiche, la pena di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena.