Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10979 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10979 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sAricors0 proposte da:
GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
/9 PROCURATORE
CATANIA
032:afriggIW
SPINA GAETANO N. IL 07/02/1978
avverso la sentenza n. 803/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette/seggitie le conclusioni del PG Dott.

Ode,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 aprile 2013 il Tribunale di Catania applicava a Spina
Gaetano, imputato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale – secondo
l’accordo intervenuto tra le parti – la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed
euro 200,00 di multa, ritenendo i reati unificati dal vincolo della continuazione.

difensore, che ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice
di procedura penale, senza nemmeno indicare quale sarebbe stata la causa di
proscioglimento che il giudice avrebbe dovuto eventualmente applicare ignorata dal
giudice
Ha altresì presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Catania denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta continuazione nonché relativamente all’entità della pena determinata in
misura prossima al minimo in mancanza di concreti elementi tali da legittimare un
così favorevole trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.1. I motivi dedotti dai ricorrenti sono manifestamente infondati, atteso che
tendono a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione
della pena oggetto del “patteggiamento”. Come più volte affermato anche dalla
Suprema Corte, “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi
ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti
di cui all’art. 27 Cost.” (Sez. 1, N.3980/94, imp. Magliulo, RV.199479); il suddetto
accordo implica per l’imputato “l’impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta
od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione

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2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il

che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un «patteggiamento
con riserva» che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall’art. 444
cod.proc.pen. e poi di contrastare l’accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per
Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di
palese violazione di legge” (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV.199548).
2. Quanto al ricorso dell’imputato, è stato affermato e ripetutamente ribadito da

l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per
cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata al momento del giudizio. (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente
indicato le specifiche ragioni per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., ha
dichiarato inammissibile il ricorso)

[Sez.

4, n.

41408

del 17/09/2013 Cc. –

dep. 07/10/2013 – Rv. 256401].

3. Per quel che riguarda il ricorso del Procuratore Generale è bene ribadire, in
conformità a quanto già più volte precisato da questa Corte, che il principio sopra
ricordato, circa la inammissibilità di doglianze finalizzate a rimettere in discussione i
termini dell’accordo ratificato dalle parti con la richiesta di patteggiamento, è valido
anche per il Procuratore Generale; come affermato nella giurisprudenza di
legittimità, il Procuratore Generale “pur avendo una supremazia gerarchica ed
istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza
della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico
Ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di
ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo” (cfr., “ex plurimis”:
Sez. 5, n. 627 del 4/6/1999, Peressotti; Sez. 4, n. 20165/04, Malia e altro; Sez. 6,
n. 28427 del 12/03/2013 Cc. – dep. 01/07/2013 – Rv. 256455).
3.1. Quanto poi alla censura specificamente dedotta dal P.G. con il primo motivo di
ricorso, in ordine alla continuazione, è sufficiente evocare il consolidato indirizzo
interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui ” in
tema di patteggiamento, una volta ratificato dal giudice l’accordo tra le parti, non è
consentito censurare il relativo provvedimento con riguardo alla disciplina della
continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione,
poiché il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta
quantificazione della pena” (in termini, Sez. 5, n. 37307 del 14/07/2010 Cc. –

questa Corte che “in tema di patteggiamento, non è consentito all’imputato, dopo

dep. 19/10/2010 – Rv. 248642; conf., “ex plurimis”,

Sez. 6, n.

14563 del

02/12/2010 Cc. – dep. 12/04/2011 – Rv. 250024).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente
Spina Gaetano al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in euro 1500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente Spina Gaetano al pagamento
delle spese processuali ed a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, 18 dicembre 2013

Il Presidente
(Pietro Antonio Sirena)

Il Co nigliere estensore
( incenzo Romis
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore

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