Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10978 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10978 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
VERARDI ANTONIO N. IL 22/06/1984
avverso la sentenza n. 1174/2012 TRIBUNALE di CROTONE, del
10/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lett setite-le c nclusioni del PG Dott. 4/ (2,u0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

OSSERVA
Con sentenza in data 10 aprile 2013 il Tribunale di Crotone applicava a Verardi Antonio, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., la pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 186, secondo comma, lett. c) e 187,
del codice della strada.

12ILV

Avverso tale decisione ha proposto ‘corso per Cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Catanzaro il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata

guida, stabilita dalla legge come obbligatoria nel caso di condanna per i reati in questione.
Il ricorso è fondato. Ed invero per i reati in oggetto deve essere obbligatoriamente applicata la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche nell’ipotesi
di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, come già a suo tempo
ritenuto da questa Corte anche a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 8488 del 2008, Bosio, RV.
210981) prima delle modifiche apportate al codice della strada con le quali la sanzione
amministrativa accessoria “de qua” ha formato oggetto di espressa previsione normativa,
anche per l’ipotesi di applicazione della pena a richiesta delle parti. Ed a nulla rileva che il
Prefetto possa eventualmente aver già disposto in via autonoma la sospensione della patente
stessa; al riguardo questa Corte ha avuto già più volte modo di pronunciarsi in tal senso e le
Sezioni Unite hanno affermato in proposito il seguente principio di diritto: il giudice penale
“nel determinare la durata non può tener conto, per la differenza di finalità e presupposti che
distingue i relativi provvedimenti, del periodo in cui la sospensione della patente è stata
provvisoriamente disposta dal Prefetto; tuttavia, poichè riferiti al medesimo fatto, detti periodi
di sospensione non sono cumulabili, bensì complementari, con la conseguenza che il Prefetto,
organo deputato per legge all’esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, deve
obbligatoriamente provvedere in tale sede alla detrazione del periodo di sospensione
eventualmente presofferto, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da
parte dell’autorità giudiziaria procedente” (Sez. Un. 13 novembre 2000, ric. Cerboni, RV.
217020).
L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla omessa applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio
sul punto al Tribunale di Crotone.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata

limitatamente alla mancata applicazione della sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Crotone.
Roma, 18 dicembre 2013

Il Presidente

Il Cons liere estensore

(Pietro Antonio Sirena)

(Vi enzo Romis)nA

2

applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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