Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10977 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10977 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDRALI LUCA N. IL 24/07/1966
avverso la sentenza n. 33711/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 03/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
1:41e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Luca Predali, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso straordinario per errore di
fatto, a norma dell’articolo 625-bis c.p.p., avverso la sentenza indicata in epigrafe.
1.1. Con tale sentenza la III Sezione Penale di questa Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna del Predali alla
pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del D. L.vo n. 74/2000, con

anno: ha osservato la Terza Sezione Penale di questa Corte che la pena accessoria doveva
essere fissata in mesi sei, cioè in misura pari a quella della pena inflitta.

2. Si sostiene nel ricorso che la prescrizione del reato era maturata dopo la proposizione del
ricorso e non era stata rilevata dal Collegio giudicante della Terza Sezione Penale di questa
Corte, pur nella ritenuta fondatezza del ricorso stesso in ordine alla doglianza dedotta,
concernente la durata della pena accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di esaminare la tesi prospettata con il ricorso, appare opportuno svolgere talune
considerazioni preliminari in ordine a quelli che sono i presupposti del ricorso straordinario
disciplinato dall’art. 625 bis del codice di rito.
1.1. L’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un
equivoco, nel quale la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio di
legittimità. Esso è cioè connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della
volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui sviamento
conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore di fatto (cfr.
per tutte Cass. S.U. 27 marzo 2002, Basile).
Con riferimento specifico alla (omessa declaratoria della) prescrizione, anche ai fini della sua
deducibilità, quale errore di fatto, con il rimedio “de quo”, le Sezioni Unite di questa Corte
hanno enunciato i seguenti princìpi ai quali bisogna por mente ai fini che qui rilevano: 1) la
inammissibilità del ricorso – anche per la manifesta infondatezza dei motivi (dovendo questa
essere intesa come causa originaria di inammissibilità) – preclude alla Cassazione la
possibilità di rilevare la causa estintiva della prescrizione nelle more maturata (Sez. Un. N.
32 del 22/11/2000 Cc. – dep. 21/12/2000 – Rv. 217266), e ciò anche ove la prescrizione sia
maturata prima della sentenza di secondo grado (Sez. Un., Bracale), ferma restando
ovviamente la possibilità per l’imputato – in caso di prescrizione maturata prima della
sentenza di appello e non dedotta in appello – di eccepire detta causa estintiva con il ricorso
(a nulla rilevando la eventuale formulazione, nel contesto del ricorso, anche di altre censure
di per sé inammissibili); 2) è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla

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l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 12 dello stesso d. I.vo per la durata di un

prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto (vale e dire la omessa
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione) sia effettivamente l’esclusiva
conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche
quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o
di apprezzamento di fatto (Sez. Un., 37505 del 14/07/2011 Cc. – dep. 17/10/2011 – Rv.
250528).

Predali, il Collegio ne rileva la fondatezza.
2.1. Dall’esame degli atti, risulta che effettivamente la prescrizione del reato era maturata il
30 marzo 2013 (non rilevandosi periodi di sospensione del corso della prescrizione nei due
gradi di merito), e dunque prima della sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale di
questa Corte il 3 maggio 2013 (e non il 3 maggio 2012, come erroneamente indicato dal
ricorrente per evidente refuso).
2.2. Il ricorso esaminato dalla Terza Sezione Penale non era inammissibile, posto che la
sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per la errata determinazione della pena
accessoria. Né può dirsi che si fosse formato il giudicato sull’intero “capo” della sentenza
stessa, essendo stata annullata l’impugnata sentenza in ordine alla pena accessoria che era
statuizione relativa al “punto” della decisione concernente la pena (sulla differenza tra
“capo” e “punto” della decisione, cfr. Sez. UN., Tuzzolino): avrebbe dovuto considerarsi
ormai passato in giudicato il “capo” della decisione – con conseguente preclusione alla
rilevabilità della prescrizione – se fosse stata in discussione una sanzione amministrativa
accessoria e non la pena accessoria

(Sez.

4, n.

4146

del

18/09/2000

Cc., dep. 06/10/2000; cfr. anche Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013 Cc. – dep. 07/10/2013 Rv. 256416).
2.3. Dunque, la Terza Sezione Penale della Cassazione, in presenza di un ricorso non
inammissibile, avrebbe dovuto rilevare di ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza
impugnata, in applicazione dell’art. 129 del codice di rito.
2.4. Trattasi di errore di fatto rilevabile ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., posto che si è in
presenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non
conseguenza di valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
3. Conclusivamente: va revocata la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario, ed
annullata senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello emessa nei confronti di Predali Luca
in data 13 marzo 2012 perché estinto il reato per prescrizione.
P. Q. M.
Revoca la sentenza in data 3 maggio 2013 (N. Reg. Gen. 33711/2012) emessa dalla Terza

(

Sezione Penale di questa Corte nei confronti di Pedrali Luca e annulla senza rinvio la

3

2. Ciò posto, e passando ora al vaglio del ricorso straordinario proposto nell’interesse del

sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 13 marzo 2012 nei confronti di
Pedrali Luca perché estinto il reato per prescrizione.’
Il Presidente

Roma, 18 dicembre 2013

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